Voltura per riunione di usufrutto
E' possibile utilizzare DE.A.S. anche per redigere domande di voltura catastale non collegate ad una dichiarazione di successione.
Nel caso di voltura conseguente ad una riunione di usufrutto, ad esempio, è necessario procedere come illustrato nel seguente filmato avendo cura di redigere la pratica con il Modello 4.
Idem in caso di riunione del diritto di abitazione.
NOTA
Dal 12 gennaio 2026 le specifiche tecniche prevedono la nuova tipologia di voltura Riunione di uso, usufrutto e abitazione, esente da tributi e utilizzabile nei casi in cui la procedura automatica non abbia trattato correttamente il decesso del titolare del diritto.
Al momento dell’esportazione del file, in caso di riunione di diritti per morte dell’usufruttuario, viene quindi selezionata automaticamente la nuova tipologia prevista.
Si riporta nel seguito il testo dell'art. 8 del D. Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 Modifiche alle modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali in vigore dal 1° gennaio 2025
Articolo 8 - D. Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 Modifiche alle modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali Gli aggiornamenti delle intestazioni catastali conseguenti al decesso di soggetti iscritti in catasto in qualità di titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione sono effettuati, in sostituzione dei soggetti obbligati e in deroga all’articolo 6 del regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, dall’Agenzia delle entrate in esenzione da tributi e oneri, sulla base delle comunicazioni effettuate all’anagrafe tributaria istituita con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605.
Fermo restando l’aggiornamento di cui al comma 1, l’eventuale sussistenza di un diritto di accrescimento deve essere fatta rilevare in catasto sulla base della presentazione di una domanda di voltura, in esenzione da tributi e oneri, a cura dei soggetti in favore dei quali il diritto di usufrutto, uso e abitazione si accresce, nel termine di un anno dall’avvenuto decesso dei soggetti di cui al comma 1. A coloro che non osservano tale obbligo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.