Skip to content

Donazioni

Con la Circolare n. 29 del 19 ottobre 2023 l'Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione, l’istituto del coacervo "successorio" di cui all’articolo 8, comma 4, del TUS deve ritenersi "implicitamente abrogato", con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato né per determinare le aliquote, né ai fini del calcolo delle franchigie.

Il provvedimento Agenzia delle Entrate dell'8 novembre 2023, approva il nuovo modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica (2.1.0) con le seguenti motivazioni:

"Al fine di adeguare il modello dichiarativo ai recenti chiarimenti interpretativi intervenuti con la circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023 sul trattamento del "Coacervo successorio e donativo", si è reso necessario aggiornare le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche. La circolare recepisce l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'istituto del coacervo "successorio" deve ritenersi superato, con la conseguenza che lo stesso non può considerarsi applicabile né per determinare le aliquote di imposta né ai fini del calcolo delle franchigie in materia successoria. In ragione di tale orientamento, è stato eliminato lo specifico quadro dedicato agli atti a titolo gratuito tra cui le donazioni effettuate in vita dal defunto a favore degli eredi e legatari (Quadro ES)."

Il quadro ES non deve quindi più essere compilato.

Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati.