Le tipologie di dichiarazione
Attualmente sono previsti due diversi modelli di dichiarazione di successione:
- il modello 4
- il modello telematico
Il modello 4 deve essere utilizzato per le successioni apertesi prima del 3 ottobre 2006 ed anche per tutte le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il sistema cartaceo.
Il modello telematico deve invece essere utilizzato per le successioni apertesi a partire dal 3 ottobre 2006.
Fanno eccezione le dichiarazioni riguardanti un trust testamentario, che devono essere sempre presentate tramite Modello 4, in tutti quei casi in cui:
- il trustee non è una persona fisica
- il trustee coincide con uno dei beneficiari del trust
- il trust non ha beneficiari individuati ovvero individuabili (trust di scopo “puro”)
- oltre al trust e ai suoi beneficiari, nel testamento ci siano altri soggetti destinatari di beni rispetto a quelli destinati al trust.
DE.A.S. permette di selezionare il tipo di dichiarazione attraverso un wizard che - sulla base del tipo di dichiarazione e della data di apertura della successione - imposterà la tipologia più appropriata (comando File | Nuova pratica
).
NOTA
E' possibile trasformare “vecchie” pratiche Modello 4 in pratiche telematiche: dopo aver aperto la pratica è sufficiente utilizzare il comando File | Copia come Pratica telematica
ed anche effettuare il procedimento inverso utilizzando il comando File | Copia come Pratica Modello 4
.
Quando è obbligatoria la presentazione della dichiarazione di successione? Quali sono i casi in cui si può omettere la presentazione?
Non c'è obbligo di dichiarazione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- a) l'eredità è devoluta al coniuge e/o a parenti in linea retta del defunto e
- b) l'asse ereditario non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari e
- c) l'asse ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro
Tali condizioni si devono verificare contemporaneamente e devono rimanere invariate anche nei casi in cui, in un secondo momento, altri beni o diritti entrino nell'attivo ereditario.
Pertanto, ad esempio, nel caso in cui a seguito di un rimborso fiscale si superi la soglia dei 100.000 euro, sussisterà l'obbligo alla presentazione della dichiarazione ed i relativi termini decorreranno dalla comunicazione del rimborso.
Inoltre la dichiarazione non deve essere presentata se tutti gli aventi diritto rinunciano all'eredità o al legato, oppure, non essendo nel possesso dei beni ereditari, chiedono la nomina di un curatore dell'eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione.
Successioni internazionali
Esaminiamo come devono essere gestiti i casi di successione di un cittadino italiano residente all'estero (ad esempio in Svizzera) oppure di un cittadino straniero residente in Italia.
Sarà necessario tener conto se la residenza è all'interno di uno dei paesi dell'Unione Europea (ad esclusione di Danimarca e Irlanda che non hanno aderito al Regolamento UE 650/2012) o meno.
Nelle tabelle sottostanti verrà evidenziata la normativa applicabile nei vari casi.
Cittadinanza italiana
RESIDENZA | ITALIA | UNIONE EUROPEA1 | EXTRA UE |
---|---|---|---|
LEGGE APPLICABILE | Codice Civile | Regolamento UE 650/2012 - Normativa del luogo di residenza | Normativa italiana e coordinamento con la normativa del paese di residenza in base al diritto internazionale privato2 |
INDIVIDUAZIONE EREDI | Secondo la normativa italiana: successione legittima o testamentaria | Secondo la normativa del paese di residenza. Possibilità di richiedere e utilizzare il Certificato Successorio Europeo | Secondo la normativa italiana: successione legittima o testamentaria, salvo scelta della legge del paese di residenza da parte dal de cuius |
TRATTAMENTO FISCALE (T.U. D.Lgs. 346/90) | Da inserire in successione tutti i beni del de cuius (sia siti in Italia che all’estero) | Da inserire in successione solo i beni del de cuius siti in Italia | Da inserire in successione solo i beni del de cuius siti in Italia |
IMPOSTE GIÁ PAGATE ALL’ESTERO | É possibile scontare nella successione italiana le imposte di successione già pagate sui beni siti all’estero (allegando relativa ricevuta) | - | - |
MODELLO TELEMATICO | - | Spuntare la casella Legge Estera 3 | - |
Cittadinanza in un paese UE (ad esclusione di Danimarca e Irlanda)
RESIDENZA | ITALIA | UNIONE EUROPEA1 | EXTRA UE |
---|---|---|---|
LEGGE APPLICABILE | Regolamento UE 650/2012 - Codice Civile | Regolamento UE 650/2012 - Normativa del luogo di residenza | Competenza da stabilire in base allo specifico diritto internazionale privato |
INDIVIDUAZIONE EREDI | Secondo la normativa italiana: successione legittima o testamentaria. Possibilità di richiedere e utilizzare il Certificato Successorio Europeo | Secondo la normativa del paese di residenza. Possibilità di richiedere e utilizzare il Certificato Successorio Europeo | Da stabilire sulla base dello specifico diritto internazionale privato |
TRATTAMENTO FISCALE (T.U. D.Lgs. 346/90) | Da inserire in successione tutti i beni del de cuius (sia siti in Italia che all’estero) | Da inserire in successione solo i beni del de cuius siti in Italia | Da inserire in successione solo i beni del de cuius siti in Italia |
IMPOSTE GIÁ PAGATE ALL’ESTERO | É possibile scontare nella successione italiana le imposte di successione già pagate sui beni siti all’estero (allegando relativa ricevuta) | - | - |
MODELLO TELEMATICO | - | Spuntare la casella Legge Estera 3 | - |
Cittadinanza in un paese extra UE (oppure Danimarca e Irlanda)
RESIDENZA | ITALIA | UNIONE EUROPEA1 | EXTRA UE |
---|---|---|---|
LEGGE APPLICABILE | Competenza da stabilire in base allo specifico diritto internazionale privato | Competenza da stabilire in base allo specifico diritto internazionale privato | Competenza da stabilire in base allo specifico diritto internazionale privato |
INDIVIDUAZIONE EREDI | Normativa del luogo di cittadinanza e coordinamento con la normativa italiana in base al diritto internazionale privato | Da stabilire sulla base dello specifico diritto internazionale privato | Da stabilire sulla base dello specifico diritto internazionale privato |
TRATTAMENTO FISCALE (T.U. D.Lgs. 346/90) | Da inserire in successione tutti i beni del de cuius (sia siti in Italia che all’estero) | Da inserire in successione solo i beni del de cuius siti in Italia | Da inserire in successione solo i beni del de cuius siti in Italia |
IMPOSTE GIÁ PAGATE ALL’ESTERO | É possibile scontare nella successione italiana le imposte di successione già pagate sui beni siti all’estero (allegando relativa ricevuta) | - | - |
MODELLO TELEMATICO | - | - | - |
NOTE
1 Ad esclusione di Danimarca e Irlanda che non hanno aderito al Regolamento UE 650/2012
2 L’art.46 della Legge 218/95 stabilisce che: “La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte”. Pertanto, ad esempio, la successione di un cittadino italiano residente in Brasile sarà regolata dalla Legge italiana (almeno per il nostro Paese). Il Testo unico di diritto internazionale privato n. 218/95 prevede anche che:
- Con testamento si può far regolare l’intera successione dalla legge dello Stato in cui risiede. La scelta però non ha effetto se al momento della morte il testatore non risiedeva più in tale Paese.
- Se chi fa il testamento è italiano, la scelta di un altro Paese non può pregiudicare i diritti dei legittimari residenti in Italia.
- La capacità di disporre per testamento è regolata dalla legge nazionale del testatore, al momento in cui lo scrive.
- Il testamento è valido se è considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto. Ma anche se è valido per la legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino. Oppure dalla Legge dello Stato in cui il testatore aveva il domicilio o la residenza.
- La divisione ereditaria è disciplinata in base alla legge applicabile alla successione. Tuttavia, i coeredi, d’accordo fra loro, posso convenire di designare la legge del luogo d’apertura della successione. Ovvero anche possono scegliere la Legge del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari.
3 L'opzione Legge Estera
fa riferimento esclusivamente al Regolamento UE 650/2012 in quanto le istruzioni precisano di “Barrare la casella se in caso di successione legittima si vuole dar corso ad una devoluzione diversa da quella prevista dalla legge Italiana, in applicazione del Regolamento UE 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni”. È da rilevare però che esistono anche casi di cittadini extra UE in cui è da applicarsi una legge diversa da quella italiana.
Approfondimenti
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Come si gestisce il caso di successione con eredità giacente (curatela)?