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Calcola quota di legittima e quota disponibile

La funzione, richiamabile dal menu Strumenti, permette di calcolare la quota di legittima e la quota disponibile sulla base della presenza o meno di coniuge, figli e/o ascendenti, che l'art. 536 del codice civile individua come uniche categorie di soggetti ai quali la legge riserva una quota del patrimonio ereditario.

La quota disponibile è la parte di patrimonio di cui il testatore può disporre a favore di soggetti diversi dai legittimari, senza che tali disposizioni siano soggette ad azione di riduzione (art. 554 c.c.).

Il coniuge separato conserva i diritti successori salvo addebito con sentenza passata in giudicato (art. 548 c.c.); il coniuge divorziato perde ogni diritto successorio, fatta salva la possibilità di un assegno periodico a determinate condizioni.

Le quote così ottenute vanno applicate alla cosiddetta massa fittizia, ossia al valore complessivo risultante dalla somma dei beni relitti - stimati al valore di mercato e comprensivi anche di tutti i beni non inseriti nella dichiarazione - e dei beni donati in vita dal de cuius, al netto dei debiti (art. 556 c.c.).

È su tale massa che si calcolano l'ammontare della legittima spettante a ciascun legittimario e l'entità della parte disponibile.

Riferimento normativo

Art. 556 c.c. — (Determinazione della porzione disponibile) - Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse cosi' formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.

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