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Ravvedimento operoso per l'imposta di successione

Per le successioni apertesi a partire dal 1° gennaio 2025 presentate tardivamente, in presenza di imposta di successione, è necessario calcolare anche quanto dovuto per il ravvedimento operoso.

Le sanzioni e gli interessi dovuti saranno automaticamente inseriti all'interno del quadro EF.

Riferimento normativo: art. 50 del TUS

Omissione della dichiarazione. 1. Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa è punito con la sanzione amministrativa pari al centoventi per cento dell'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del quarantacinque per cento dell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500.

Quindi:

  • in caso di tardiva presentazione (entro trenta giorni dalla scadenza) la sanzione minima è pari al 45%
  • in caso di omessa presentazione (oltre i trenta giorni dalla scadenza) la sanzione minima è pari al 120%
Ravvedimento operoso
Dal 1° al 30° giorno4,50%1/10 della sanzione minima (45%)
Dal 31° al 90° giorno13,33%1/9 della sanzione minima (120%)
Dal 91 giorno, entro un anno15,00%1/8 della sanzione minima (120%)
Oltre l'anno (e fino a cinque anni)17,14%1/7 della sanzione minima (120%)

Al momento permane il problema del versamento del ravvedimento operoso per tardiva o omessa presentazione in assenza dell'imposta di successione.

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