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Accettazione con beneficio d'inventario

L'accettazione con beneficio d'inventario è disciplinata dagli articoli 484-511 del Codice Civile ed è lo strumento che consente al chiamato all'eredità di accettare evitando la confusione tra il proprio patrimonio e quello del defunto, limitando così la responsabilità per i debiti ereditari intra vires hereditatis (nei limiti del valore dei beni ricevuti).

Forma dell'accettazione (art. 484 c.c.)

L'accettazione con beneficio d'inventario deve essere fatta mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. La dichiarazione deve essere:

  • inserita nel registro delle successioni conservato presso lo stesso tribunale;
  • trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo dell'apertura della successione, entro un mese (art. 484, co. 2-3, c.c.).

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, redatto nelle forme prescritte dal codice di procedura civile (artt. 769 ss. c.p.c.).

Termini per la redazione dell'inventario

I termini variano a seconda che il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari o meno.

Chiamato nel possesso dei beni (art. 485 c.c.)

Il chiamato che è nel possesso a qualsiasi titolo di beni ereditari deve:

  • fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità;
  • compiere la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario entro i quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario.

Se entro tre mesi non ha terminato l'inventario, può chiedere al tribunale una proroga non superiore a tre mesi, salvo che concorrano gravi circostanze.

Conseguenza dell'inerzia: trascorso il termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato è considerato erede puro e semplice (art. 485, co. 2, c.c.). Se ha compiuto l'inventario nei termini ma non ha effettuato la dichiarazione nei quaranta giorni successivi, è ugualmente considerato erede puro e semplice (art. 485, co. 3, c.c.).

Chiamato non in possesso dei beni (art. 487 c.c.)

Il chiamato che non è nel possesso di beni ereditari può fare la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto, ossia entro dieci anni dall'apertura della successione (art. 480 c.c.).

  • Se fa la dichiarazione senza aver previamente redatto l'inventario, deve compierlo entro tre mesi dalla dichiarazione, prorogabili dal tribunale per non più di altri tre mesi. In mancanza, è considerato erede puro e semplice.
  • Se redige prima l'inventario, deve compiere la dichiarazione di accettazione entro quaranta giorni, decorsi i quali perde il diritto di accettare.

Soggetti per cui l'accettazione è obbligatoria

Esistono casi in cui la legge impone l'accettazione con beneficio d'inventario:

  • Minori e interdetti (art. 471 c.c.): le eredità devolute ai minori, anche emancipati, e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio d'inventario. La decadenza dal beneficio per il minore non si verifica se non al compimento di un anno dalla maggiore età (art. 489 c.c.).
  • Minori emancipati e inabilitati (art. 472 c.c.): stessa regola, con la medesima dilazione prevista dall'art. 489 c.c.
  • Persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti (art. 473 c.c.): l'accettazione delle eredità a loro devolute deve sempre farsi con beneficio d'inventario. La norma non si applica alle società.

Per questi soggetti la mancata accettazione beneficiata non li rende eredi puri e semplici, ma li espone alle conseguenze previste dall'art. 489 c.c. (decadenza dal beneficio in caso di inosservanza degli obblighi successivi).

Per il caso particolare dell'amministratore di sostegno (figura non equiparata né al minore né all'interdetto) vedi Amministratore di sostegno e successione.

Effetti del beneficio (art. 490 c.c.)

L'effetto principale è la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede, con queste conseguenze:

  • l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli estinti per confusione;
  • l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti (intra vires);
  • i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario rispetto ai creditori personali dell'erede.

Decadenza dal beneficio

L'erede decade dal beneficio d'inventario nei seguenti casi:

  • alienazione o costituzione in pegno/ipoteca di beni ereditari senza autorizzazione giudiziaria, salvo che si tratti di beni la cui conservazione costituisca aggravio (art. 493 c.c.);
  • omissioni o infedeltà nell'inventario consapevolmente compiute, con occultamento o sottrazione di beni (art. 494 c.c.);
  • mancato pagamento dei creditori e legatari nei modi previsti dagli artt. 495-499 c.c.

La decadenza comporta la responsabilità ultra vires dell'erede per i debiti ereditari, come se avesse accettato puramente e semplicemente.

Modelli editabili in DE.A.S.

I modelli editabili di richiesta di accettazione con beneficio d'inventario (per minore e per interdetto) sono disponibili nella funzione Stampe | Composizione documenti tra i testi base della categoria "Richieste".

Fonti e riferimenti

  • Artt. 484-511 c.c. (Accettazione con beneficio d'inventario)
  • Art. 480 c.c. (Prescrizione del diritto di accettare)
  • Art. 471 c.c. (Accettazione con beneficio d'inventario per minori e interdetti)
  • Art. 472 c.c. (Minori emancipati e inabilitati)
  • Art. 473 c.c. (Persone giuridiche, associazioni, fondazioni)
  • Art. 489 c.c. (Decadenza dal beneficio per minori e interdetti)
  • Art. 493 c.c. (Decadenza per atti dispositivi non autorizzati)
  • Art. 494 c.c. (Decadenza per occultamento di beni)
  • Artt. 495-499 c.c. (Pagamento di creditori e legatari)
  • Artt. 769 ss. c.p.c. (Forme dell'inventario)

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