Quadro C
Con la Circolare n. 29 del 19 ottobre 2023 l'Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione, l’istituto del coacervo "successorio" di cui all’articolo 8, comma 4, del TUS deve ritenersi "implicitamente abrogato", con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato né per determinare le aliquote, né ai fini del calcolo delle franchigie.
Il quadro C non deve quindi più essere compilato.
Il Quadro C
doveva contenere tutte le donazioni e liberalità effettuate in vita dal defunto agli eredi e legatari. La pagina é composta dai seguenti campi:
- descrizione (cinque righe utilizzabili)
- valore della donazione/liberalità considerata
- donazione totalmente esente
- "franchigia" di esenzione utilizzata per la presente donazione
Il valore totale delle donazioni e delle liberalità inserite in questo quadro veniva preso in considerazione per il c.d. coacervo, tramite il quale:
- applicare le corrette aliquote in caso di successioni apertesi prima del 1° luglio 2000;
- calcolare lo scaglione esente in caso di successioni apertesi fra il 1° luglio 2000 ed il 24 ottobre 2001;
- calcolare lo scaglione esente in caso di successioni apertesi a partire dal 3 ottobre 2006.