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Quadro C

Le donazioni e le liberalità effettuate in vita dal defunto a favore degli eredi e legatari non vanno più indicate nella dichiarazione di successione Modello 4 cartacea: il Quadro C non deve più essere compilato.

Con la Circolare n. 29 del 19 ottobre 2023 l'Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione, l’istituto del coacervo "successorio" di cui all’articolo 8, comma 4, del TUS deve ritenersi "implicitamente abrogato", con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato né per determinare le aliquote, né ai fini del calcolo delle franchigie. La medesima regola si applica al modello telematico, che con il provvedimento AdE dell'8 novembre 2023 (spec. tecniche 2.1.0) ha visto eliminare il corrispondente Quadro ES (vedi Donazioni).

Retrocompatibilità (storia del Quadro C)

Il Quadro C doveva contenere tutte le donazioni e liberalità effettuate in vita dal defunto agli eredi e legatari. La pagina era composta dai seguenti campi:

  • descrizione (cinque righe utilizzabili)
  • valore della donazione/liberalità considerata
  • donazione totalmente esente
  • "franchigia" di esenzione utilizzata per la presente donazione

Il valore totale delle donazioni e delle liberalità inserite in questo quadro veniva preso in considerazione per il c.d. coacervo, tramite il quale:

  • applicare le corrette aliquote in caso di successioni apertesi prima del 1° luglio 2000;
  • calcolare lo scaglione esente in caso di successioni apertesi fra il 1° luglio 2000 ed il 24 ottobre 2001;
  • calcolare lo scaglione esente in caso di successioni apertesi a partire dal 3 ottobre 2006.

A partire dalla circolare 29/E del 19 ottobre 2023, tutte queste finalità sono venute meno: il coacervo successorio è stato ritenuto "implicitamente abrogato".

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