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Agevolazioni e riduzioni

Al fine di semplificare l’imputazione delle agevolazioni e delle riduzioni, non solo per gli immobili ma per tutti i cespiti, è stato introdotto un wizard che permette di selezionare nell’ordine:

  • L’agevolazione o la riduzione da applicare:

  • I cespiti facenti parte dell’attivo ereditario che possono usufruire dell’agevolazione o della riduzione selezionata:

Ed infine, se l’agevolazione o la riduzione lo richiede, i soggetti che possono godere dell’agevolazione selezionata.

Si riporta di deguito un quadro sinottico riassuntivo delle possibili agevolazioni e riduzioni con l’indicazione dei riferimenti normativi, dei beni sulle quali possono essere applicate e dell’effetto sulle imposte (di successione, ipotecaria e catastale).

Agevolazioni prima casa

Per le successioni apertesi a partire dal 1° luglio 2000, è possibile usufruire delle agevolazioni prima casa introdotte dal comma 3 dell'art. 69, Legge 342/2000:

"Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131."

Le agevolazioni prima casa, che possono essere richieste dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal suddetto art. 69 della Legge 342/2000, si distinguono in:

  • "P": abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11 o F/3)
  • "X": pertinenza di abitazione principale (categorie C/2, C/6 o C/7)
  • "Y": pertinenza in assenza di abitazione principale già in possesso dell'avente diritto
  • "Z": abitazione contigua (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11 o F/3)

Una volta inseriti i soggetti e gli immobili nei relativi quadri sarà possibile associare al beneficiario le unità immobiliari e le relative pertinenze per cui vengono richieste le agevolazioni.

Illustriamo nel seguito i passi da compiere:

  1. Selezionare il soggetto beneficiario
  2. Premere il pulsante relativo al campo Immobili per cui si richiedono le agevolazioni prima casa

  1. Selezionare le unità immobiliari per le quali vengono richieste le agevolazioni (nell'immagine sottostante sono evidenziate un immobile di categoria A/2, e due pertinenze di categoria C/2 e C/6)

  1. Premere il pulsante Avanti e selezionare le agevolazioni per ciascun immobile (per le abitazioni saranno disponibili le lettere "P" o "Z", mentre per le pertinenze saranno disponibili le lettere "X" o "Y")

  1. Premere il pulsante Fine per applicare le agevolazioni ai singoli immobili

In alternativa è possibile agire preventivamente sui flag Prima casa e Pertinenza o abitazione contigua e successivamente associare gli immobili ai soggetti.

Riassumiamo nel seguito i valori dei flag Prima casa e Pertinenza o abitazione contigua nei diversi casi (utilizzando la procedura sopra descritta non sarà necessario modificarli manualmente).

Cod.AgevolazionePrima casaPertinenza o ab. contigua
PAbitazione principale
XPertinenza di abitazione principale
YPertinenza in assenza di abitazione principale (prima occorrenza)
YPertinenza in assenza di abitazione principale (occorrenze successive)
ZAbitazione contigua in presenza di abitazione principale
ZAbitazione contigua senza abitazione principale (prima occorrenza)
ZAbitazione contigua senza abitazione principale (occorrenze successive)

Nel caso di richiesta di agevolazioni prima casa per abitazione contigua (Z), anche se a richiederle è il dichiarante, occorre allegare (quadro EG) una dichiarazione sostitutiva in cui specificare gli estremi e la data dell’atto di acquisizione dell’immobile principale a cui verrà unito catastalmente l’immobile contiguo e i suoi estremi catastali.

Nel caso di richiesta di agevolazioni prima casa per pertinenza in assenza di abitazione principale (Y), anche se a richiederle è il dichiarante, occorre allegare (quadro EG) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui specificare:

  • gli estremi e la data dell’atto di acquisto dell’immobile a cui si riferisce la pertinenza;
  • gli estremi catastali dell’immobile principale in relazione al quale viene costituita la pertinenza;
  • gli estremi catastali delle eventuali altre pertinenze ad esso collegate.

Se per l’immobile che cade in successione non è stato già espresso un vincolo pertinenziale in un precedente atto, il soggetto che può fruire dell’agevolazione, nel rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve anche esprimere la volontà di destinare l’immobile caduto in successione a pertinenza di un immobile “prima casa”, non rientrante nell’asse ereditario, già di sua proprietà o sul quale vanti un diritto di usufrutto, uso o abitazione.

Inoltre, deve essere specificato che il richiedente l’agevolazione non abbia altra pertinenza, precedentemente acquisita con l’agevolazione, della medesima categoria del bene che cade in successione, per il quale si intende fruire dell’agevolazione “prima casa”; ovvero dichiari che si impegni a trasferirla entro due anni dall’apertura della successione.

Agevolazioni A - Beni culturali

I beni culturali sottoposti a vincolo precedentemente all’apertura della successione sono esclusi dall’attivo ereditario e sono esenti dalla sola imposta di successione.

L’attestazione (ovvero dichiarazione di interesse culturale) deve essere presentata in allegato alla dichiarazione di successione (quadro EG) o rendendo apposita dichiarazione sostitutiva (quadro EH) nel caso in cui a richiedere di fruire dell’agevolazione sia il dichiarante.

Agevolazioni C - Terreni agricoli "Compendio unico" in zone montane

I terreni agricoli in zone montane trasferiti a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli professionali che si impegnano a costituire un "compendio unico” ed a coltivarlo o condurlo per almeno 10 anni dal trasferimento, purché iscritti alla relativa gestione previdenziale sono esenti da imposta di successione, ipotecaria, catastale e di bollo.

I terreni agricoli e le relative pertinenze (compresi i fabbricati rurali) che costituiscono il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per 15 anni dal momento dell’acquisto. Quindi durante tali anni non possono essere in nessun caso frazionati, altrimenti ne decade l’agevolazione. Analogamente, viene meno l’agevolazione, se il compendio non è interamente compreso nella quota di uno o più coeredi che ne richiedano congiuntamente l’attribuzione. Le stesse regole si applicano anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da Regioni, Province, Comuni e Comunità montane.

Per fruire dell’agevolazione occorre presentare una attestazione, da cui si evinca il possesso dei suddetti requisiti, allegandola alla dichiarazione di successione (quadro EG) o rendendo apposita dichiarazione sostitutiva (quadro EH) nel caso in cui a richiedere di fruire dell’agevolazione sia il dichiarante.

Dal menu Stampe | Composizione documenti è possibile stampare la "Dichiarazione per esenzione art. 5 bis Legge 97-1994 - codice C"

Agevolazioni D - Aziende esenti

I trasferimenti, anche tramite patti di famiglia, di aziende o rami di esse ovvero di quote sociali e azioni, effettuati in favore del coniuge e dei discendenti del defunto, a condizione che, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, i beneficiari:

  • proseguano l’attività d’impresa, in caso di aziende o rami di esse
  • detengano il controllo dell’attività d’impresa, in caso di quote o azioni di società di capitali di cui all’art. 73, comma 1, lettera a), del TUIR

non sono soggetti ad imposta di successione e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali.

Per fruire del beneficio occorre rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare alla dichiarazione di successione (quadro EG) nel caso in cui a richiederlo non sia il dichiarante; invece, nel caso in cui a richiedere di fruire dell’agevolazione sia il dichiarante occorre compilare la specifica sezione del quadro EH.

Dal menu Stampe | Composizione documenti è possibile stampare:

  • Dichiarazione per esenzione art. 3, comma 4 ter (Testo Unico) - codice D
  • Dichiarazione per esenzione art. 3, comma 4 ter (Testo Unico) - società di capitali - codice D

Agevolazioni E - Terreni agricoli "Compendio unico" generale

I terreni agricoli trasferiti a coloro che si impegnano a costituire un “compendio unico” ed a coltivarlo o condurlo come coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale per almeno 10 anni dal trasferimento, purché iscritti alla relativa gestione previdenziale, sono esenti da imposta di successione, ipotecaria, catastale e di bollo.

I terreni agricoli e le relative pertinenze (compresi i fabbricati rurali) che costituiscono il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per 10 anni dal momento della costituzione. Quindi durante tali anni non possono essere in nessun caso frazionati. Questo vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari.

L’attestazione da cui si evinca il possesso dei suddetti requisiti deve essere presentata in allegato alla dichiarazione di successione (quadro EG) o rendendo apposita dichiarazione sostitutiva (quadro EH) nel caso in cui a richiedere di fruire dell’agevolazione sia il dichiarante.

Le stesse regole ed agevolazioni si applicano anche ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in “maso chiuso”, laddove il beneficiario si impegni a condurlo direttamente per dieci anni. Stanti le particolari disposizioni vigenti per la successione di un “maso chiuso”, quale “successione separata” che si apre parallelamente a quella disciplinata dal codice civile, in mancanza di testamento ed in presenza di accordo tra i beneficiari della successione o di specifica designazione dell’assuntore, la dichiarazione deve essere compilata alla stregua di una successione testamentaria con testamento estero. Pertanto occorre barrare il campo “devoluzione per testamento” e “testamento estero” presenti sul frontespizio, compilare la sezione “devoluzione” relativa al “maso chiuso”, quindi allegare (quadro EG) l’accordo tra le parti o la disposizione di assegnazione al posto del testamento e la suddetta dichiarazione sostitutiva qualora a richiedere l’agevolazione non sia il dichiarante.

Dal menu Stampe | Composizione documenti è possibile stampare:

  • Dichiarazione per esenzione art. 5 bis D. Lgs. 228-2001 - compendio unico - codice E
  • Dichiarazione per esenzione art. 5 bis D. Lgs. 228-2001 - maso chiuso - codice E

Agevolazioni G - Giovani imprenditori agricoli professionali

I beni che costituiscono l’azienda agricola e che siano ad essa strumentali, anche se condotta in forma di società di persone, trasferiti, con la presentazione della dichiarazione di successione, ad ascendenti e discendenti entro il terzo grado del defunto (quindi a soggetti legati da un vincolo di parentela in linea retta ed entro il terzo grado con il defunto), che non hanno ancora compiuto 40 anni di età al momento dell’apertura della successione, a condizione che:

  • diventino coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo professionale entro 24 mesi dal trasferimento dei beni e che si iscrivano alle relative gestioni previdenziali entro i successivi 2 anni
  • siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo professionale, iscritti alle relative gestioni previdenziali o che si iscrivano entro 3 anni dal trasferimento
  • si impegnino a continuare a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno 6 anni

sono esenti da imposta di successione, imposta catastale e di bollo mentre l’imposta ipotecaria è dovuta in misura fissa.

Agevolazioni H - Immobili demoliti o inagibili per eventi calamitosi

Gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito di eventi calamitosi per i quali sono state emanate specifiche disposizioni agevolative, non sono soggetti ad imposta di successione, ipotecaria, catastale e di bollo e alla tassa ipotecaria.

Agevolazioni M - Fondi rustici in terreni montani ed immobili in comunitá montane inseriti in piani di sviluppo

I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici che si trovano nei territori montani, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti all’imposta ipotecaria in misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali e di bollo.

In assenza della predetta iscrizione, l’agevolazione si applica anche a coloro che si impegnano a coltivare o condurre direttamente il fondo per un periodo non inferiore a cinque anni; tale impegno deve risultare da specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare alla dichiarazione di successione.

Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni, nonché ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle Comunità montane, di beni la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali o artigianali, di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo, di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche.

Per terreni montani si considerano:

  • i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
  • i terreni compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
  • i terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.

ATTENZIONE

Il calcolo effettuato da DE.A.S. è conforme alle specifiche tecniche ministeriali che - in merito all'agevolazione "M" - recitano:

"Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' dei quadri EB, EC, EL, EM (quindi è il totale quote di tutti i beneficiari presenti in quella sezione devoluzione dove uno dei beneficiari ha indicato l'agevolazione).

L'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene (anche se non hanno indicato M): per gli altri soggetti presenti nella sezione devoluzione non deve essere calcolata l'imposta proporzionale in quanto se anche non hanno indicato il codice M, l'agevolazione si estende anche a loro, per cui sconteranno anche loro una imposta fissa per la propria quota."

Il calcolo deve essere obbligatoriamente eseguito secondo le specifiche, pena la non validazione da parte del modulo di controllo ministeriale.

Alcuni utenti ci hanno comunicato che alcuni uffici dell'Agenzia delle Entrate - probabilmente in disaccordo con le modalità di calcolo dettate dalle specifiche tecniche ministeriali - inviano successivo avviso di liquidazione chiedendo l'integrazione delle imposte per i soggetti che non hanno richiesto l'agevolazione.

Tale richiesta è secondo noi del tutto illegittima in quanto è il software stesso fornito dall'Agenzia delle Entrate che impone detto calcolo (e non è possibile in alcun modo forzarlo per ottenere un risultato diverso).

Agevolazioni N - Boschi in terreni montani

I trasferimenti ad ascendenti, discendenti e coniugi aventi ad oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto di leggi in terreni montani sono esenti dalla imposta sulle successioni.

Riduzioni art. 25, comma 1

Se la successione è aperta entro 5 anni da altra successione avente ad oggetto lo stesso bene o parte di esso, nel campo Valore precedenti successioni, occorre indicarne il valore.

ESEMPIO

Successione di Tizia, unico erede il figlio Caio.

Oggetto della successione: immobile di proprietà per il 75% di Tizia

Provenienza: un mezzo per acquisto in comunione dei beni e un quarto per successione di Sempronio, coniuge di Tizia e padre di Caio

Valore indicato nella successione di Sempronio: 50.000 euro

Eredi nella successione di Sempronio: Tizia per ½ e Caio per ½

In questo campo, se la successione di Sempronio è avvenuta nel quinquennio precedente la morte di Tizia, il valore da indicare sarà pari a 25.000 euro (ossia la quota devoluta a Tizia nella suddetta successione)

Per fruire della riduzione occorre presentare una attestazione allegandola alla dichiarazione di successione (quadro EG) o rendendo apposita dichiarazione sostitutiva (quadro EH), nel caso in cui a richiedere di fruire della riduzione sia il dichiarante.

Dal menu Stampe | Composizione documenti è possibile stampare la "Richiesta riduzioni quinquennio (art. 25, comma 1 T.U.)"

Riduzioni beni culturali (codice L)

Per i beni immobili culturali sottoposti al regime di tutela successivamente all’apertura della successione l’imposta di successione è ridotta dell’importo proporzionalmente corrispondente al 50% del loro valore.

L’attestazione (ovvero dichiarazione di interesse culturale) deve essere presentata in allegato alla dichiarazione di successione (quadro EG) o rendendo apposita dichiarazione sostitutiva (quadro EH) nel caso in cui a richiedere di fruire della riduzione sia il dichiarante.

Riduzioni fondi rustici (codice R)

I fondi rustici e costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, devoluti al coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli o sorelle del defunto.

L’imposta dovuta dall’erede o legatario è ridotta dell’importo proporzionalmente corrispondente al 40% della parte del loro valore complessivo non superiore a 103.291,00 € (200.000.000 di Lire).

La riduzione si applica a condizione che l’erede o legatario sia un coltivatore diretto, che la devoluzione avvenga nell’ambito della famiglia diretto – coltivatrice, e che l’esistenza di questi requisiti risulta da apposita attestazione dell’ufficio regionale competente.

L’attestazione deve essere allegata alla dichiarazione di successione (quadro EG).

Riduzioni immobili di impresa artigiana familiare (codice F)

Se nell’attivo ereditario sono compresi immobili o parti di immobili adibiti all’esercizio dell’impresa, devoluti al coniuge o a parenti in linea retta entro il terzo grado del defunto nell’ambito di una impresa artigiana familiare, come definita dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall’art. 230 bis del codice civile, l’imposta dovuta dall’erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell’importo proporzionalmente corrispondente al 40% della parte del loro valore complessivo non superiore a 103.291,00 € (200.000.000 di Lire), a condizione che l’esistenza dell’impresa familiare artigiana risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata (art.5, comma 4, lettera a) del TUIR).

Riduzioni aziende comuni montani (codice Q)

In presenza di aziende, quote di società di persone e beni strumentali situati in comuni montani con meno di 5.000 abitanti o nelle frazioni con meno di 1.000 abitanti anche se situate in comuni montani di maggiori dimensioni, devolute al coniuge o ai parenti entro il terzo grado del defunto, l’imposta di successione è ridotta dell’importo proporzionale corrispondente al 40% del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l’attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dal trasferimento.

Il beneficiario deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza del suindicato termine; in mancanza di tale dimostrazione il beneficiario è tenuto al pagamento dell’imposta in misura ordinaria oltre gli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata.

Per fruire della riduzione occorre presentare l’attestazione, da cui si evinca il possesso dei suddetti requisiti, allegandola alla dichiarazione di successione (quadro EG) o rendendo apposita dichiarazione sostitutiva (quadro EH), nel caso in cui a richiedere di fruire della riduzione sia il dichiarante.

Successioni con soli terreni non edificabili

Le agevolazioni previste dall'art. 14 della Legge 383/2001 riguardano l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale.

In presenza di soli terreni non edificabili su cui non è stata richiesta alcuna agevolazione ed in assenza di fabbricati, se il totale dei valori fiscali (somma dei redditi dominicali rapportati alla quota del de cuius moltiplicato per 112,5) è inferiore alla somma delle imposte ipotecarie e catastali proporzionali, l'imposta ipotecaria deve essere uguale a 2/3 del totale dei valori fiscali e l'imposta catastale deve essere uguale a 1/3 del totale dei valori fiscali.

Ad esempio, supponiamo di avere un terreno non edificabile con:

  • reddito dominicale € 3,00
  • quota di proprietà 1/2
  • valore € 169

L'imposta ipotecaria e catastale sarebbe quindi pari a € 200 + € 200.

Con la metodologia sopra descritta vengono eseguiti i seguenti passaggi:

  1. calcolare il valore fiscale dei terreni:
€ 3 x 1/2 = € 1,50
€ 1,50 x 90 x 1,25 = € 168,75
  1. verificare se la somma dei valori fiscali è inferiore alla somma delle imposte ipotecaria e catastale
€ 168,75 < € 400 --> SI
  1. se la somma dei valori fiscali è inferiore alla somma delle imposte ipotecaria e catastale, si dovrà versare il valore fiscale dei terreni nelle quote rispettivamente di 2/3 e 1/3
Imposta ipotecaria € 168,75 x 2/3 = € 112,50 (arrotondato a € 113,00)
Imposta catastale € 168,75 x 1/3 = € 56,25 (arrotondato a € 56,00)

NOTA

L'algoritmo di calcolo seguito dall'Agenzia delle Entrate prevede che la prima operazione da compiere sia moltiplicare il reddito dominicale per la quota di possesso del de cuius e quindi arrotondare il risultato a due decimali. Ciò può portare a risultati diversi rispetto alla "normale" procedura di calcolo del valore degli imobili. Ad esempio:

RDQUOTA
Terreno 1€ 1,871/36
Terreno 2€ 0,271/36

Utilizzando l'algoritmo di calcolo sopra illustrato avremo:

RDQUOTARD x QUOTAVALORE
Terreno 1€ 1,871/36€ 0,05€ 5,63
Terreno 2€ 0,271/36€ 0,01€ 1,13
Imposta ipotecaria = (5,63+1,63) x 2/3 = € 4,45 arrotondato a € 4

mentre utilizzando direttamente la formula RD x QUOTA x 90 x 1,25 avremmo avuto:

RDQUOTAVALORE
Terreno 1€ 1,871/36€ 5,84
Terreno 2€ 0,271/36€ 0,84
Imposta ipotecaria = (5,84+0,84) x 2/3 = € 4,51 arrotondato a € 5

ATTENZIONE

Attenzione: in alcuni casi, in cui sono presenti immobili con rendita pari a zero, l'ufficio chiede successivamente - a nostro avviso del tutto illegittimamente - un reintegro delle imposte.

In particolare l'ufficio ricalcola il valore fiscale totale comprendendo anche il valore dichiarato del terreno (o del fabbricato rurale) con rendita pari a zero!

Da notare che il modulo di controllo non ammette altri importi se non quelli calcolati sulla base delle rendite. Anche compilando la dichiarazione con il software ministeriale gli importi sono i medesimi di quelli calcolati con DE.A.S. In sostanza non è possibile in alcun modo inviare la dichiarazione se non con gli importi calcolati come sopra.

Immobile bene aziendale

Per inserire un immobile come bene aziendale si dovrà selezionare l'apposito flag all'interno del quadro immobili e quindi specificare a quale azienda, precedentemente inserita in questo quadro, appartiene.

In questo modo il valore dell'immobile sarà escluso dall'asse ereditario (essendo ricompreso nel valore dell'azienda) ai soli fini del calcolo dell'imposta di successione.

Saranno invece normalmente dovute le imposte ipotecaria e catastale sul valore pieno dell'immobile stesso.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 ter, D. Lgs. 346/1990, nel caso gli eredi - coniuge o discendenti in linea retta - si impegnino a proseguire l’attività d’impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di apertura della successione, le aziende ed i relativi beni aziendali non sono soggetti ad imposta di successione e sono esenti dalle imposte ipotecaria e catastale.

In questo caso dovrà essere resa una apposita dichiarazione da allegare alla dichiarazione di successione (Quadro EG) o presentando una dichiarazione sostitutiva (quadro EH) nel caso in cui a richiedere di fruire dell’agevolazione sia il dichiarante.

Per selezionare l'agevolazione di cui sopra (codice "D") senza utilizzare il wizard è necessario inserire sia per i beni che per i soggetti che la richiedono, l'agevolazione "ESENZIONE. 3, comma 4-ter, T.U."

Fabbricati rurali D/10

All'interno del quadro EC è previsto il flag Fabbricato rurale da utilizzarsi per gestire i casi dei fabbricati in per i quali ricorrano le condizioni di ruralità (categoria D/10) previste dall'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993. In tali casi è necessario indicare la rendita attribuita al Catasto Fabbricati ma il valore dell'immobile verrà automaticamente posto uguale a zero (si veda anche la risoluzione AdE 207/E/2009)

NOTA

In passato il modulo di controllo ministeriale permetteva di inserire un valore pari a zero solo se si inseriva in dichiarazione almeno un terreno.

Quindi non era possibile gestire, ad esempio, il caso seguente:

Successione di TIZIA: è compresa la quota di un unico immobile classificato al Catasto Fabbricati nella categoria D/10. Il figlio, unico erede, è un coltivatore diretto iscritto all’INPS, proprietario di terreni agricoli (fuori dall’asse ereditario) a cui il fabbricato è asservito (stalla).

Con le successive release del modulo di controllo il problema è stato superato ma nelle specifiche tecniche è rimasta la seguente annotazione, relativa al Quadro EB:

"In presenza di almeno un rigo del quadro EC con categoria = D10 e valore = 0 o di un rigo del quadro EB con natura = R e valore = 0, deve essere presente almeno un rigo con natura = T."

Tavolare (imposta catastale)

Gli immobili ricadenti nei territori ove vige il sistema del Libro fondiario (Sistema Tavolare) sono:

  • tutti i comuni delle province di

    • Bolzano
    • Gorizia
    • Trento
    • Trieste
  • i seguenti comuni in provincia di Belluno: Cortina d'Ampezzo, Colle Santa Lucia e Livinallongo del Col di Lana,

  • i seguenti comuni in provincia di Brescia: Magasa e Valvestino

  • i seguenti comuni in provincia di Udine: Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo, Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Fiumicello Villa Vicentina, Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Ruda, San Vito al Torre, Tarvisio, Terzo di Aquileia e Visco

  • nel seguente comune in provincia di Vicenza: Pedemonte

Gli immobili censiti al catasto fabbricati (Quadro EM) sono soggetti sia a imposta ipotecaria che a imposta catastale.

Gli immobili censiti al catasto terreni (Quadro EL) sono sempre soggetti a imposta ipotecaria mentre sono esenti da imposta catastale se ricadenti:

  • nella provincia di Bolzano
  • nella provincia di Trento
  • nel comune di Pontebba (UD), solo per la sezione "A" (Pontebba codice catastale G831A)
  • nel comune di Magasa (BS), codice catastale E800
  • nel comune di Valvestino (BS), codice catastale L468
  • nel comune di Pedemonte (VI), codice catastale G406

Approfondimenti

Agevolazioni prima casa

Agevolazioni prima casa: è possibile richiederle se i termini per la presentazione della dichiarazione di successione sono scaduti?

Richiesta agevolazioni prima casa. C'è un modo per verificare i benefici fiscali della richiesta? E' sempre conveniente richiedere l'agevolazione prima casa?

Come gestire un immobile che viene destinato a pertinenza relativa ad una prima casa già nella titolarità del richiedente (agevolazione codice Y)?

Richiesta di agevolazioni prima casa da parte del coniuge superstite che ha rinunciato all'eredità ma non al legato "ex lege" (per cui mantiene il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare)

E' possibile inserire un immobile di categoria F/3 come pertinenza ai fini delle agevolazioni prima casa?

Ho necessità di inserire un lastrico solare, categoria catastale F/5, come pertinenza di prima casa per richiedere le relative agevolazioni. Come mai non è possibile farlo?

In caso di successione testamentaria in cui viene escluso il coniuge, è possibile per quest'ultimo richiedere le agevolazioni prima casa sul diritto di abitazione? Come posso indicare il coniuge fra gli eredi se non compare nel testamento?

E' possibile richiedere le agevolazioni prima casa in capo ad un erede deceduto? Da quale data possono essere richieste? Quando sono state introdotte?

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