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Amministratore di sostegno e successione

Premessa

Le istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione di successione telematica non contemplano espressamente la figura dell'amministratore di sostegno (introdotta dalla Legge n. 6 del 9 gennaio 2004). Nella tabella dei codici carica del frontespizio non è previsto un codice specifico per l'AdS. Tuttavia, nella prassi, l'amministratore di sostegno che presenta la dichiarazione di successione in nome e per conto del beneficiario utilizza il codice carica 4 ("Rappresentante legale/negoziale, tutore"), indicando il codice fiscale del beneficiario come soggetto rappresentato.

Il beneficiario di AdS non è equiparato all'interdetto

Il principio fondamentale è che il beneficiario di amministrazione di sostegno non è equiparato né al minore né all'interdetto. L'art. 411 c.c. non richiama gli artt. 471 e 472 c.c., che stabiliscono per i minori e gli interdetti l'obbligo di accettare l'eredità esclusivamente con il beneficio d'inventario.

Ne consegue che per il beneficiario di AdS:

  • è possibile l'accettazione dell'eredità pura e semplice (senza beneficio d'inventario);
  • è possibile l'accettazione tacita dell'eredità;
  • è possibile l'accettazione espressa con o senza beneficio d'inventario.

Autorizzazione del giudice tutelare

L'accettazione (o la rinuncia) dell'eredità è un atto di straordinaria amministrazione. Se il decreto di nomina dell'AdS prevede che gli atti di straordinaria amministrazione debbano essere compiuti con l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 374, comma 1, n. 3, c.c.), tale autorizzazione è necessaria affinché l'accettazione sia valida.

L'AdS deve quindi presentare un'apposita istanza al giudice tutelare (si veda, ad esempio, il modello predisposto dal Tribunale di Parma), allegando:

  • copia autentica del testamento, se presente;
  • documentazione relativa ai beni caduti in successione;
  • certificato di morte o dichiarazione sostitutiva;
  • stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio con l'indicazione di tutti gli eredi.

Accettazione pura e semplice o con beneficio d'inventario?

Spetta al giudice tutelare decidere caso per caso, valutando la situazione patrimoniale dell'asse ereditario:

  • se l'eredità è palesemente attiva e priva di passività, il giudice può autorizzare l'accettazione pura e semplice, evitando i costi e i tempi dell'inventario;
  • se vi sono rischi legati a possibili passività, il giudice può imporre l'accettazione con beneficio d'inventario.

GIURISPRUDENZA

Il Giudice Tutelare di Vercelli (decreto del 3 marzo 2017, dott. Bianconi) ha chiarito che non vi sono ragioni per escludere, in capo ai beneficiari di amministrazione di sostegno, la possibilità di accettare l'eredità puramente e semplicemente, a condizione che l'AdS si munisca dell'autorizzazione del giudice tutelare ove prevista dal decreto di nomina. Il giudice può inoltre estendere al beneficiario l'effetto protettivo dell'art. 489 c.c. (previsto per gli interdetti), garantendo così una tutela anche in caso di accettazione pura e semplice.

Accettazione tacita

L'accettazione tacita (art. 476 c.c.) è ammessa anche per il beneficiario di AdS. Tuttavia, se il decreto di nomina prevede l'autorizzazione del giudice per l'accettazione di eredità, anche l'atto che comporta accettazione tacita (ad esempio, la riscossione di crediti ereditari) deve essere preventivamente autorizzato. In mancanza, l'accettazione tacita non è valida ai sensi dell'art. 412 c.c.

Nei casi in cui l'AdS sostituisca in toto il beneficiario, il compimento di un atto autorizzato nell'interesse del beneficiario non vale come accettazione tacita dell'eredità: l'AdS dovrà chiedere esplicita autorizzazione ad accettare.

Chi firma la dichiarazione di successione?

Ogni decreto di nomina è diverso e bisogna sempre verificare cosa prevede. L'amministrazione di sostegno è uno strumento flessibile, calibrato sulla situazione specifica del beneficiario, che può essere disposto per ragioni molto diverse (disabilità cognitiva, problemi psichici, limitazioni fisiche).

Di conseguenza:

  • se il decreto attribuisce all'AdS il potere di rappresentanza per gli atti di straordinaria amministrazione → firma l'amministratore di sostegno;
  • se il beneficiario conserva la capacità di compiere autonomamente questi atti (eventualmente con la sola assistenza dell'AdS) → firma il beneficiario stesso.

Nella maggior parte dei casi la dichiarazione viene sottoscritta dall'amministratore di sostegno, ma non è una regola assoluta: occorre sempre fare riferimento al contenuto specifico del decreto di nomina.

Diritti successori del beneficiario

Il beneficiario di AdS conserva integralmente tutti i propri diritti successori, sia per legge che per testamento. L'essere sottoposto ad amministrazione di sostegno non lo esclude dalla successione né riduce le quote che gli spettano. La differenza rispetto agli altri eredi riguarda unicamente le modalità con cui tali diritti possono essere esercitati.

Fonti e riferimenti

  • Art. 404 e ss. del Codice Civile (Amministrazione di sostegno)
  • Art. 411 c.c. (Norme applicabili all'amministrazione di sostegno)
  • Art. 374 c.c. (Autorizzazione del giudice tutelare)
  • Art. 471-472 c.c. (Accettazione con beneficio d'inventario per minori e interdetti)
  • Art. 476 c.c. (Accettazione tacita)
  • Art. 489 c.c. (Decadenza dal beneficio d'inventario per gli interdetti)
  • Art. 412 c.c. (Atti compiuti in violazione di legge o del decreto di nomina)
  • Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 (Istituzione dell'amministrazione di sostegno)
  • Giudice Tutelare di Vercelli, decreto del 3 marzo 2017 (dott. Bianconi)
  • Tribunale di Parma, modello di istanza per autorizzazione ad accettazione dell'eredità

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