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Trattamento di fine rapporto (TFR) in successione

Il TFR (trattamento di fine rapporto) del defunto deve essere indicato nella dichiarazione di successione? La stessa disciplina si applica all'indennità sostitutiva del mancato preavviso (art. 2118 c.c.), che è richiamata insieme al TFR dall'art. 2122 c.c. La risposta dipende dal momento del decesso rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro:

  • Decesso del dipendente in attività di servizio → il TFR e l'indennità di mancato preavviso non vanno indicati in successione (art. 12, co. 1, lett. c) del TUS), indipendentemente dai beneficiari.
  • Decesso successivo alla cessazione del rapporto di lavoro → il TFR e l'eventuale indennità di mancato preavviso, liquidati agli eredi, entrano nell'attivo ereditario e vanno indicati nel Quadro ER, tipologia CR.
  • TFR già liquidato e pagato prima dell'apertura della successione → non va indicato (non è più credito del de cuius).

Disciplina civilistica – Art. 2122 c.c.

In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità di cui agli artt. 2118 e 2120 c.c. devono corrispondersi:

  • al coniuge e ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado (comma 1);
  • in mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima (comma 3).

Le indennità richiamate dall'art. 2122 c.c. comprendono sia il trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.) sia l'indennità sostitutiva del mancato preavviso (art. 2118 c.c.), che pertanto seguono la medesima disciplina successoria descritta nel presente paragrafo.

Disciplina tributaria – Esclusione dall'attivo ereditario

Decesso del dipendente in attività di servizio

Il legislatore tributario ha disposto che le indennità di cui all'art. 2122 c.c. non concorrono a formare l'attivo ereditario ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c) del TUS, per il loro carattere oggettivo a prescindere dal fatto che la trasmissione avvenga:

  • iure proprio, ai soggetti indicati al comma 1 dell'art. 2122 c.c., oppure
  • iure successionis, agli eredi legittimi o testamentari, in base al disposto del comma 3 del medesimo articolo.

Pertanto, il TFR non deve essere indicato nella dichiarazione di successione presentata in occasione del decesso del lavoratore in attività di servizio, indipendentemente dalla categoria di beneficiari.

In caso di iure successionis, il soggetto o i soggetti beneficiari, per riscuoterlo, dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva nella quale dichiarino di essere esonerati dall'inserimento dell'importo del TFR in successione ai sensi dell'art. 12 del TUS (a tal proposito si veda parere avvocatura INPS del 1/6/2023).

L'indicazione in dichiarazione di successione nel quadro ER come bene esente è al momento impedita dalle specifiche tecniche ministeriali che non lo consentono.

Decesso successivo alla cessazione del rapporto di lavoro

Nel caso in cui il dipendente sia cessato dal servizio e poi deceduto, il TFR liquidato agli eredi entra a far parte dell'attivo ereditario come ogni altro bene e deve essere corrisposto agli eredi legittimi e/o testamentari secondo le ordinarie regole successorie (art. 12, co. 1, lett. c, TUS).

In questo caso il TFR deve essere indicato nella dichiarazione di successione, nel Quadro ER, tipologia CR.

Schema riepilogativo

SituazioneBeneficiariVa in successione?
Decesso in attività di servizioSoggetti art. 2122, co. 1 (iure proprio)NO
Decesso in attività di servizioEredi legittimi/testamentari art. 2122, co. 3 (iure successionis)NO
Decesso dopo cessazione del rapporto di lavoroEredi legittimi e/o testamentari (Quadro ER, tip. CR)

Indennità sostitutiva del mancato preavviso

L'indennità sostitutiva del mancato preavviso (art. 2118 c.c.) è una delle indennità richiamate dall'art. 2122 c.c. e segue pertanto la medesima disciplina successoria del TFR descritta nei paragrafi precedenti:

  • se il decesso avviene in attività di servizio, l'indennità di mancato preavviso non va indicata nella dichiarazione di successione, indipendentemente dai beneficiari (art. 12, co. 1, lett. c) TUS);
  • se il decesso avviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro, l'indennità eventualmente liquidata agli eredi entra nell'attivo ereditario e va indicata nel Quadro ER, tipologia CR.

Note

Posizione contrastante della Risoluzione AdE 36/E/2009

Si segnala che la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 36/E del 6 febbraio 2009, nel trattare il caso della devoluzione del TFR iure successionis (art. 2122, comma 3, c.c.), sembra ricondurre tali somme nell'attivo ereditario, richiedendo la presentazione della dichiarazione di successione come condizione per la liquidazione da parte dell'ente previdenziale.

Destinazione testamentaria del TFR

È possibile destinare il proprio TFR attraverso un testamento solo quando al momento del decesso il lavoratore non abbia né coniuge, né figli, né parenti entro il terzo grado a suo carico, né affini entro il secondo grado a suo carico.

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