Passività
Nel Quadro ED
vanno indicate le passività deducibili. Esaminiamo nel dettaglio le informazioni da inserire.
Tipologia
Indicare una delle possibili scelte:
- Spese mediche e chirurgiche sostenute dagli eredi per conto del defunto negli ultimi 6 mesi
- Spese funerarie, nei limiti deducibili previsti dall'articolo 24, comma 2
- Mutui contratti per l'acquisto di immobili
- Debiti verso aziende o istituti di credito (saldi passivi su conti correnti)
- Debiti inerenti l'esercizio di imprese
- Debiti cambiari
- Debiti verso lo Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale
- Rapporto di lavoro subordinato (TFR, trattamenti previdenziali integrativi)
- Debiti tributari
- Assegni di mantenimento al Coniuge/Parte dell'unione civile divorziato
- Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso
- Altre passività
NOTA
Nel caso di mutui contratti per l'acquisto di immobili, debiti verso aziende o istituti di credito, debiti inerenti l’esercizio di imprese o debiti verso lo Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale occorre anche indicare a quale cespite fa riferimento la passività.
NOTA
In questa categoria non devono essere ricomprese le passività aziendali al netto delle quali è stato calcolato il valore dell’azienda indicato nel quadro EN e che, pertanto, sono già state escluse nella determinazione della base imponibile dell’imposta di successione.
Descrizione
Indicare la descrizione della passività
Estremi e data del documento
Indicare gli estremi e la data del documento e/o provvedimento da cui ha origine la passività (ad esempio provvedimento giurisdizionale, testamento nel caso di legato).
Valore passività
Indicare il valore complessivo della passività (per le spese funerarie il limite è di € 1032,91)
Quota
Indicare la quota di passività del defunto, espressa in frazione (ad esempio 1/10)
Valore quota
Calcolata da DE.A.S. sulla base del valore complessivo per la quota di possesso
NOTA
Si ricorda che le passività indicate in questo quadro sono deducibili solo dall'imposta di successione e non hanno alcun effetto sul calcolo delle imposte ipotecaria e catastale.
In linea generale non ci sono limiti alle passività, eccezion fatta per le spese funerarie che si possono detrarre solo per 1.032,91 Euro (art.24 TU Successioni e donazioni). Queste però possono essere detratte anche dall'IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi e quindi si dovrà scegliere o l'una o l'altra detrazione.
Visto che raramente si supera l'esenzione per l'imposta di successione, è normalmente preferibile detrarre le spese funerarie dall'IRPEF (nel qual caso non devono essere indicate nel quadro passività).
Passività che riguardano più cespiti
Il fatto che ad una passività possa corrispondere soltanto un cespite deriva dalle specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate.
Nelle istruzioni, fascicolo 1, è comunque chiaramente indicato:
In presenza di una passività che grava su più beni compilare tanti righi quanti sono i beni interessati avendo cura di ripartire tra gli stessi il valore totale delle passività.
Quindi, supponendo che la passività sia un mutuo di 100.000 Euro e che gli immobili acquistati con il mutuo siano:
- A/2 del valore di 120.000 Euro
- C/2 del valore di 10.000 Euro
- C/6 del valore di 20.000 Euro
inseriremo tre volte la passività, calcolando per ciascun rigo il valore utilizzando la proporzione: PASSIVITA' : TOTALE_IMMOBILI_MUTUATI = X : IMMOBILE
- primo rigo delle passività, valore di Euro 80.000 collegata all'abitazione principale (A/2)
100.000 : 150.000 = X : 120.000
- secondo rigo delle passività, valore di Euro 6.667 collegata alla cantina (C/2)
100.000 : 150.000 = X : 10.000
- terzo rigo delle passività, valore di Euro 13.333 collegata al box auto (C/6)
100.000 : 150.000 = X : 20.000
Ripartizione delle passività
Per ripartire la passività fra gli eredi in modo diverso rispetto alle quote legittime, si deve utilizzare la funzione Calcoli | Assegnamento manuale quote.
Nell'esempio sottostante, la passività è interamente attribuita al coniuge (quota 1/1).
Fideiussione
Le fideiussioni (o in generale le garanzie prestata dal de cuius a favore di terzi) non vanno indicate fra le passività.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14991 dell'8 giugno 2018, ha infatti stabilito che:
.. i soli debiti ereditari deducibili sono quelli liquidi ed esigibili. Le eventuali fideiussioni prestate dal de cuius, quindi, non lo sono, a meno che al momento dell'apertura della successione sussista l'insolvibilità del debitore garantito o l'impossibilità di esercitare l'azione di regresso, con il conseguente effettivo depauperamento dell'attivo ereditario ..