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Successioni apertersi dal 03-10-2006

Le aliquote previste sono:

  • 4% per coniugi e parenti in linea retta
  • 6% per altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta ed affini in linea collaterale fino al 3° grado
  • 8% per altri soggetti

Sono previste inoltre agevolazioni per alcune categorie di eredi o legatari:

  • 1.000.000 quota esente da imposta di successione per coniuge e ascendenti o discendenti in linea retta 100.000 quota esente da imposta di successione per fratelli e sorelle
  • 1.500.000 quota esente da imposta di successione per portatori di handicap grave

Esempio di calcolo n. 1

Successione apertasi il 1 aprile 2007

Valore globale asse ereditario, Euro 600.000. Eredi due fratelli.

Valore di ciascuna quota: Euro 300.000,00

Presunzione art. 9, comma 2 T.U.:

300.000,00 – 100.000,00 = 200.000,00
200.000,00 x 10% = Euro 20.000,00

Imponibile per ciascuna quota:

320.000,00 – 100.000,00 = 220.000,00

Calcolo dell'imposta per ciascuna quota

220.000,00 x 6% = Euro 13.200,00

Totale imposta di successione

Euro 26.400,00

Erede A: Euro 13.200,00
Erede B: Euro 13.200,00

Calcolo delle agevolazioni e riduzioni

Dalla versione 2025, il calcolo effettuato da DE.A.S. è stato leggermente modificato sulla base del contenuto della “Guida al calcolo dell’imposta di successione” pubblicata nella sezione “Dichiarazione di successione | Come pagare le imposte” del sito dell’Agenzia delle Entrate in data 14 febbraio 2025.

Il documento introduce le seguenti grandezze:

SiglaDescrizione
QEQuota Ereditata
QPQuota Passività
QNQuota Netta (QE-QP)
QDNQuota in Denaro
PRPresunzione [10% (QN-QDN)] - QDN
QTIQuota Totale Imponibile (QN+PR)

Le principali differenze rispetto alle liquidazioni di imposta precedentemente prodotte e validate dall'Agenzia riguardano il calcolo delle riduzioni che, come sempre, devono essere calcolate tramite una proporzione ma mentre in precedenza questa era impostata come:

QTI : IMPOSTA = QUOTA AGEVOLATA : X

viene ora espressa, nella guida AdE, come:

QE : IMPOSTA = QUOTA AGEVOLATA : X

non tenendo quindi conto della presunzione e delle passività

Presunzione e legatari

Sempre secondo la “Guida al calcolo dell’imposta di successione” pubblicata nella sezione “Dichiarazione di successione | Come pagare le imposte” del sito dell’Agenzia delle Entrate in data 14 febbraio 2025, la presunzione non deve mai essere applicata:

  • per il legatario
  • per l'erede/legatario sulla parte relativa ai legati
  • in presenza di un inventario analitico all'interno del quadro ER (BI - beni inventariati)

Non viene quindi più considerato nel calcolo il flag Non applicare al legato la presunzione del 10% (art. 9, comma 2 del T.U.) che è ora sempre attivo.

Ricordiamo inoltre che nel calcolo della presunzione si deve tenere conto anche della presenza di cespiti di tipo DN - denaro, gioielli e mobilia,secondo la formula

PR = [10% (QN-QDN)] - QDN

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