Ravvedimento operoso
L'istituto del ravvedimento operoso introdotto dall'art. 13 del D.Lgs 472/97, consente al contribuente di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, a condizione che la violazione stessa non sia già stata accertata. Le violazioni per omesso, omesso parziale o tardato versamento possono essere regolarizzate mediante il pagamento:
- del tributo non versato o versato in misura inferiore;
- della sanzione ridotta;
- degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.
Il contribuente che non ha versato in tutto o in parte il tributo alle prescritte scadenze, può ravvedersi secondo le seguenti modalità:
Le sanzioni per l'imposta di registro vengono calcolate nel seguente modo:
Prima registrazione
Entro il 30° giorno 4,5%1/10 della sanzione del 45%
Dal 31° giorno al 90° giorno 12%1/10 della sanzione del 120%
Dal 91 giorno, entro un anno 15%1/8 della sanzione del 120%
Oltre un anno 17,14%1/7 della sanzione del 120%
Adempimenti successivi
Sanzione minima 25,00%
Dal 1° al 14° giorno 0,0833% x n.giorni1/15 di 1/10 del 12,5%
Dal 15° giorno al 30° giorno 1,250%1/10 di 1/2 della sanzione minima (12,5%)
Dal 31° giorno al 90° giorno 1,389%1/9 di 1/2 della sanzione minima (12,5%)
Dal 91 giorno, entro un anno 3,125%1/8 della sanzione minima
Oltre un anno 3,571%1/7 della sanzione minima
Le sanzioni per l'imposta di bollo vengono calcolate nel seguente modo:
Prima registrazione
Con base imponibile 80% dell'imposta di bollo dovuta
Entro il 30° giorno 10%
Dal 31° giorno al 90° giorno 11,11%
Dal 91 giorno, entro un anno 12,5%
Oltre un anno 14,28%
Nel software è possibile calcolare il ravvedimento operoso attraverso le funzioni Calcolo ravvedimento operoso
e Calcolo ravvedimento operoso per mancato addebito
, che sono presenti in ogni adempimento all'interno del riquadro Dettaglio adempimento selezionato
.