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DL 63/2013 - novità in materia di certificazione energetica

Con la pubblicazione in Gazzetta del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale" (Gazzetta Ufficiale 05/06/2013, n. 130), sono state introdotte numerose modifiche al D.lgs.192/2005 ed all’impianto normativo in materia di certificazione energetica degli edifici.

Innanzi tutto viene introdotto l’attestato di prestazione energetica (APE) che sostituisce quello di certificazione energetica (ACE) quale documento comprovante la prestazione energetica di un edifici; detto attestato peraltro dovrà essere redatto con metodi e criteri di calcolo riguardanti le caratteristiche termiche dell’edificio, degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda, alla luce anche di una riedizione delle Linee Guida Nazionali in materia di certificazione energetica.

Altra novità è la sostituzione dell’articolo 15 del D.Lgs. n. 192/2005 relativo alle sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto delle norme relative alla produzione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE).

In particolare, con il nuovo articolo 15 sono previste sanzioni per tutti gli attori coinvolti:
· il professionista che compila l'APE;
· il direttore dei lavori;
· il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore di condominio per il mancato controllo degli impianti;
· l'operatore incaricato del controllo e manutenzione;
· il costruttore;
· il proprietario che non redige l’attestato in caso di vendita e/o locazione;
· il responsabile dell'annuncio immobiliare.