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Decreto legge fiscale e semplificazioni in materia di privacy

Tra i vari aspetti di cui il decreto fiscale si occupa è certamente di rilievo la miniriforma in materia di privacy che prevede di semplificare le disposizioni della normativa per quanto riguarda gli adempimenti in materia di sicurezza del trattamento dei dati a carico di chi non gestisce particolari dati sensibili.

Questo nel dettaglio l’articolo del DL 112/08 che se ne occupa:

“Art. 29. Trattamento dei dati personali.
  1.  All'articolo 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
    «1-bis.  Per  i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili  e  l'unico  dato  sensibile  e'  costituito dallo stato di salute  o  malattia  dei  propri  dipendenti  senza indicazione della relativa  diagnosi, l'obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 e di cui     al     punto     19   dell'Allegato    B    e'    sostituito dall'autocertificazione,  resa  dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  di trattare soltanto dati personali non sensibili,  che  l'unico  dato sensibile e' costituito dallo stato di salute  o  malattia  dei  propri  dipendenti  senza indicazione della
relativa  diagnosi, e che il trattamento di tale ultimo dato e' stato eseguito  in  osservanza  delle  misure  di  sicurezza  richieste dal presente codice nonche' dall'Allegato B).».
  2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del  presente  decreto-legge,  con  un aggiornamento del disciplinare tecnico adottato nelle forme del decreto del Ministro della giustizia di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione e l'innovazione  e con il Ministro per la semplificazione normativa, ai sensi  dell'articolo 36  del  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  sono previste modalita' semplificate di redazione del documento programmatico  per  la  sicurezza  di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 34  e  di  cui  al  punto 19 dell'Allegato B al decreto legislativo   30 giugno  2003,  n.  196  per  le  correnti  finalita' amministrative e contabili.
  3. Qualora il decreto di cui al comma 2 non venga adottato entro il termine  ivi  indicato,  la disciplina di cui al comma 1 si applica a tutti i soggetti di cui al comma 2.
  4.  All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    «La  notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessa attraverso  il  sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene  la  richiesta  di  fornire  tutte  e  soltanto  le seguenti informazioni:
      1) le coordinate identificative del titolare del trattamento e,  eventualmente, del suo rappresentante, nonche' di un responsabile del trattamento se designato;
      2) la o le finalita' del trattamento;
      3)   una   descrizione  della  o  delle  categorie  di  persone interessate  e  dei  dati  o  delle  categorie  di dati relativi alle medesime;
      4)  i  destinatari  o  le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
      5) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
      6)  una  descrizione  generale  che permetta di valutare in via preliminare  l'adeguatezza  delle  misure  adottate  per garantire la sicurezza del trattamento.».
  5.  Entro  due  mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Garante  di  cui  all'articolo 153  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4.”

Contemporaneamente è intervenuto in materia di semplificazione di adempimenti per la privacy anche il Garante che ha pubblicato, in data 19 giugno u.s., un documento in materia di semplificazioni di taluni adempimenti in ambito pubblico e privato rispetto a trattamenti per finalità amministrative e contabili.

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