Succede, in generale, che, nell'ambito di indagini preliminari in corso, ci siano episodi che legittimino il diritto di cronaca, collegato ad un evidente interesse pubblico alla conoscenza precisa e dettagliata dei fatti. Questa possibilità comporta però la conseguente necessità di tutelare i diritti dei soggetti coinvolti in caso di intercettazioni di conversazioni telefoniche spesso intrattenute con soggetti terzi estranei all'indagine.
Se è infatti vero che solitamente le testate giornalistiche trasmettono brani di conversazioni non coperte dal segreto delle indagini preliminari, è anche vero che queste rimangono comunque esternazioni spesso di carattere personale, pertanto la loro indiscriminata pubblicazione, soprattutto quando tali intercettazioni riguardano aspetti privati e spesso intimi dei soggetti interessati,rischia di poter essere ritenuta lesiva del diritto fondamentale (tutelato anche a livello europeo) al rispetto della vita privata e familiare.
Alla luce di queste considerazioni e tenuto conto della necessità che i mezzi di informazione procedano preventivamente ad una approfondita valutazione sulla necessità o meno di pubblicare determinati dettagli privati, consapevoli, peraltro, del fatto che tale pubblicazione comporta l'invasione della sfera di riservatezza di un privato e quindi deve essere necessaria e essenziale per garantire il diritto di cronaca, si è pronunciato sulla questione con provvedimento del 21 giugno il Garante.
Dal provvedimento emerge che il Codice in materia di protezione dei dati personali - ai sensi dell'art.154 comma 1 lettera c - prescrive ai titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche a tutti i principi affermati dal medesimo Codice e dall'allegato codice di deontologia per l'attività giornalistica.
Ed è questo il principio a cui i giornalisti devono fare riferimento nella scelta di cosa pubblicare seppur ledendo della sfera di riservatezza di un privato per garantire il diritto di cronaca e quali fatti ritenere invece superflui per comunicare la notizia giornalistica e considerare fatti squisitamente privati.
per scaricare il testo del provvedimento del Garante 21/06/06
http://www.geonetwork.eu/normativa/Garante2162006.pdf