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Mancata applicazione del D.Lgs.195/06 valutazione del rischio rumore - Sanzioni

Il mancato rispetto della nuova normativa sulla valutazione del rischio rumore, entrata in vigore il 14 giugno 2006, non è senza conseguenze: sono pesanti infatti le sanzioni previste per i responsabili della sua violazione.

In particolare sono previste le sanzioni penali dell'arresto da 3 a 6 mesi o della ammenda da € 1.549,00 a € 4.132,00.

Ancora più grave è la pena in caso venga accertata la sordità del lavoratore come conseguenza del mancato rispetto della disciplina: la sordità provocata con l'inadempimento delle prescrizioni previste a tutela dell'udito del lavoratore, infatti, viene ricondotta al reato di lesioni personali colpose ai sensi dell'art. 590 c.p.punito per le ipotesi gravi con la reclusione da tre mesi ad un anno e la multa da € 500,00 a € 2.000,00 e, per le ipotesi gravissime, con la sola reclusione da uno a tre anni.

Infine, in caso di lesioni a più persone - ipotesi di facile previsione in una impresa con più lavoratori, tutti soggetti alle stesse fonti di rischio rumore - la sanzione può essere aumentata del triplo.

Per mettersi al riparo dal pericolo di essere sanzionato, ogni datore di lavoro deve aggiornare il documento di valutazione dei rischi già previsto ai sensi della L.626/94 valutando anche questo rischio e individuando le eventuali necessarie misure di prevenzione e la necessaria sorveglianza sanitaria.

Si ricorda all'uopo che per meno di dieci dipendenti la valutazione del rischio rumore può essere effettuata con la redazione di un semplice documento in "autocertificazione" mentre, per le ipotesi in cui vi sono più di dieci dipendenti, la redazione del documento di valutazione completo deve essere redatto secondo le prescrizioni degli artt.4 e seguenti D.Lgs.626/1994.

per visualizzare fac-simile di autocertificazione

http://www.geonetwork.eu/normativa/autocertificazioneavvenutavalutazionedeirischi.htm


 

http://www.geonetwork.eu/normativa/autocertificazioneavvenutavalutazionedeirischi.htm