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La Lombardia ha elaborato le Linee Guida per la sicurezza dei lavoratori

La Lombardia ha elaborato le Linee Guida per la sicurezza dei lavoratori

 

La Regione Lombardia, con Dgr n. 8/489 del 4 agosto u.s. ha emanato le “Linee guida per la prevenzione e sicurezza nei cantieri per la costruzione del sistema ferroviario ad alta velocità e grandi opere”. Nella stesura delle linee guida si è tenuto conto sia degli aspetti più strettamente legati alla costruzione della linea ferroviaria per l’alta velocità, sia della tematica generale relativa alle fasi autorizzativi e di organizzazione del cantiere delle grandi opere infrastrutturali in generale, anche tenendo conto di quanto previsto nella Dgr n. 7/18344 del 23 luglio 2004, “Interventi operativi per la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia per il triennio 2004-2006” che allarga l’orizzonte alle “Grandi Opere”.

Tali linee guida si prefiggono di:

 

  • fornire strumenti per stimare i rischi e individuare gli standard tecnici, strutturali e    organizzativi, adeguati a farvi fronte;
  • individuare tutti gli attori ed il loro ruolo;
  • supportare lo sviluppo del programma regionale di intervento;
  • supportare studi di approfondimento sul campo;
  • favorire l’implementazione di un Sistema Informativo in grado di effettuare un sistematico monitoraggio delle opere in sviluppo, degli infortuni, degli interventi di sopralluogo, dei risultati;
  • raccordare gli interventi e consentire il confronto di risultati tra diverse aree geografiche, anche sovraregionali.

 

Il decreto ricorda, inoltre, che gli adempimenti previsti in materia di Pianificazione della Sicurezza relativi alla realizzazione di opere pubbliche sono espressamente indicati in sede di legge quadro (art. 31, Legge n. 109/94), in cui sono evidenziati tre principali strumenti di Piano:

 

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Piano Generale di Sicurezza (PGS), ove quest’ultimo sia previsto ai sensi del D. Lgs. n. 494/96 e successive modifiche;

Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del PSC e del PGS, quando questi due ultimi non siano previsti ai sensi del D. Lgs. n. 494/96 e successive modifiche;

Piano Operativo di Sicurezza (POS), con funzione di piano complementare di dettaglio del Psc e dell’eventuale PGS, o del PSS se i due ultimi non siano previsti.

 

Il PGS deve intendersi per progettazioni esecutive risalenti a data anteriore l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 528/98. I Piani di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione, e i relativi oneri evidenziati in sede di gara non possono essere soggetti a ribasso.

 

Il decreto richiama, poi, i contenuti minimi dei piani di sicurezza, quali sono elencati nel D.P.R. n. 222/03.

 

Obiettivo primario del provvedimento in oggetto è, pertanto, ridurre al minimo il tasso di infortuni, garantendo, contestualmente:

 

primo soccorso entro 20 minuti dalla chiamata, pur in condizioni logistiche difficili;

adeguata assistenza sanitaria di base;

buona vivibilità dei campi base in cui alloggiano i lavoratori.