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Cadute dall’alto: il 19 luglio p.v. entra in vigore il D.Lgs. n. 235/03

Cadute dall’alto: il 19 luglio p.v. entra in vigore il D.Lgs. n. 235/03

 

Il 19 luglio p.v. entrerà in vigore il D.Lgs. n. 235/03 che ha recepito la direttiva CE n. 45/2001 e che individua i requisiti minimi di sicurezza per l’utilizzo delle attrezzature durante lo svolgimento di lavori temporanei a grandi altezze.

Il decreto aggiunge al D.Lgs. n. 626/94 la disciplina delle attività che determinano per i lavoratori rischi di cadute da altezze superiori a 2 metri rispetto ad un piano stabile, quale, ad esempio, ponteggi, prevedendo, anche, l’obbligatorietà di utilizzare particolari ed adeguate misure di sicurezza, nonché l’irrogazione di sanzioni penali per i trasgressori.

 

Il datore di lavoro ha la responsabilità della scelta delle attrezzature di lavoro che risultino più idonee al mantenimento di condizioni di lavoro sicure e deve individuare in maniera dettagliata le misure preventive necessarie.

 

Nella scelta delle attrezzature il datore di lavoro dovrà dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.

 

 

Per consultare il testo del D.Lgs. n. 235/03

 

http://www.geonetwork.eu/leggi/decretolegislativo235_03.pdf