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Ici e fabbricati accatastati ancora in corso di costruzione

L’ Imposta Comunale sugli Immobili  è dovuta con riferimento ai fabbricati iscritti in catasto, anche qualora risultino in corso di costruzione, ed a prescindere quindi dalla loro utilizzabilità in concreto ed idoneità a svolgere la funzione cui sono destinati.

In tal senso la Corte di Cassazione, sez.V, che, con la Sentenza n.24924 del 10 ottobre 2008, ha stabilito che:
- sia l`iscrizione in catasto, sia la mera sussistenza delle condizioni di iscrivibilita` costituiscono presupposti sufficienti per qualificare un immobile, anche qualora non ultimato, come ``fabbricato``, nel senso precisato dalla norma e, di conseguenza, per assoggettare il bene al tributo;
-  per i ``fabbricati di nuova costruzione``, invece, la data di ultimazione dei lavori di costruzione (ovvero quella anteriore di utilizzazione del bene) assume rilievo soltanto nell`ipotesi in cui l`immobile non sia stato ancora iscritto in catasto, essendo questo il presupposto principale che rende il bene imponibile al tributo.

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