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Possibilità di ulteriori agevolazioni in materia di ICI per la prima casa

Possibilità di ulteriori agevolazioni in materia di ICI per la prima casa

 

Il comma 4 dell’articolo 5-bis del D.L. n. 86/2005, come convertito dalla legge n. 148/2005, prevede che, al fine di incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad abitazione principale, i comuni possono deliberare la riduzione, anche al di sotto del limite minimo previsto dalla legislazione vigente, delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili stabilite per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario. Ciò purchè resti invariato il gettito totale dell'imposta comunale: tale condizione si dovrebbe ottenere procedendo al previo contestuale incremento delle aliquote da applicare alle aree edificabili, anche in deroga al limite massimo previsto dalla legislazione vigente e con esclusione dei casi in cui il proprietario delle aree edificabili si impegna all'inalienabilità delle stesse nei termini e con le modalità stabiliti con regolamento comunale.

 

La norma, pertanto, tende a favorire l’acquisto della prima casa di abitazione, prevedendo che, per l’immobile adibito a prima casa, per il quale è già previsto un trattamento fiscale agevolato in base alla disciplina ICI, il proprietario potrebbe usufruire di un ulteriore beneficio fiscale.

 

Ricordiamo che il D. Lgs. n. 504/92, all’articolo 8 prevede una detrazione dall’imposta comunale sugli immobili, che deve essere rapportata ai mesi durante i quali sussiste la destinazione a prima casa. L’articolo 6 del decreto in oggetto prevede, inoltre, che l’aliquota dell’imposta deve essere deliberata dal Comune in misura che non può essere inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille.

 

Per consultare il testo del D.L. n. 86/05           

 

http://www.geonetwork.eu/leggi/decretolegge86_2005.pdf