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DL 4/2015 - Imu nei terreni agricoli montani per 2014 e 2015

Con la pubblicazione e l’entrata in vigore del Decreto Legge 4/2015 il Governo si occupa nuovamente di imposizione Imu sui terreni agricoli nei comuni montani e non cercando di chiarire le norme di imposizione entro la prima scadenza del tributo ovvero il 10 febbraio p.v., termine per versare l’Imu 2014.

Per capire la posizione del proprio comune il contribuente dovrà fare riferimento, per il 2015 ma anche pper il 2014, alla Lista dei comuni montani e parzialmente montani predisposta dall’Istat. In questa Lista si potrà verificare, nella colonna "montani", se a fianco del proprio comune risulta la lettera "T" (totalmente montano), P" (parzialmente montano) oppure "NM" (non montani).

Nel primo caso il terreno rimane esente da imposta municipale sia per il 2014 che per il 2015; rilevando ai fini dell’Imu solo le aree edificabili possedute da soggetti diversi dai coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali (Iap); nel secondo caso l’Imu è dovuta dai proprietari che non sono in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale; infine nel terzo caso l’imposta municipale deve esser versata ance per il 2014, con scadenza ravvicinata al 10 febbraio.

Ricapitolando:

Per l'IMU 2015:

Fare riferimento all'elenco ISTAT, colonna R:

Se T = Totalmente montano: esenzione per tutti
Se P = Parzialmente montano: esenzione solo per CD/IAP
Se NM = Non montano: nessuna esenzione

Per l'IMU 2014:

Valgono le regole per l'IMU 2015 ma con una clausola di tutela che fa riferimento al DM 28/11/2014 (se di "maggior favore"):

Se l'altitudine del municipio è minore di 280 metri: nessuna esenzione
Se l'altitudine del municipio è compresa fra 281 e 600 metri: esenzione IAP/CD
Se l'altitudine del municipio è maggiore di 600 metri: esenzione per tutti

Nuova scadenza per il 2014: 10 febbraio 2015