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Circ.AE n. 18/E del 14 aprile 2010-valore normale come presunzione semplice anche in via retroattiva

Con la circolare n. 18/E del 14 aprile 2010 l’Agenzia delle Entrate precisa che, stante l’abrogazione delle norme che permettevano agli uffici finanziari di rettificare la dichiarazione Iva e il reddito d’impresa del contribuente che avesse dichiarato, nella cessione di beni immobili, un corrispettivo inferiore al valore normale degli stessi, la stessa si applica anche  alle situazioni non ancora definite, anche per il periodo precedente alla loro introduzione. 

Lo scostamento fra valore normale dell’immobile e corrispettivo dichiarato riacquista l’originario valore di presunzione semplice e perciò da integrarsi con altre prove o elementi che giustifichino l’accertamento, come, ad esempio, il mutuo richiesto dall’acquirente per un importo che eccede quello della compravendita o anche  prezzi che si rilevano in precedenti atti di compravendita aventi a oggetto lo stesso immobile etc…

Questo il link alla Circolare.