Il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, all'art. 4-ter, comma 4, così recita:
"4. All'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i commi 2 e 3 sono
abrogati."
I suddetti commi 2-3 dell'art. 3 del D.L. 90/1990, così stabilivano:
2. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile
delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi, adibiti ad
abitazione principale costruiti su aree in proprieta', di cui
all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive
modificazioni e integrazioni, da parte di cooperative e loro
consorzi, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti
pubblici territoriali, e' costituita dal 70 per cento del costo degli
alloggi medesimi se non superiore a quellostabilito dal Comitato per
l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente il costo stabilito
dal Comitato per l'edilizia residenziale non opera la riduzione della
base imponibile.
3. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile
delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi adibiti ad
abitazione principale, costruiti su aree in diritto di superficie di
cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive
modificazioni e integrazioni, fruenti o meno del contributo dello
Stato e degli enti pubblici territoriali, e' costituita dal 50 per
cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello
stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte
eccedente non opera la riduzione della base imponibile.