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Risoluzione n.142/E del 4.6.09 - agevolazione prima casa per acquisto immobile contiguo

Con la risoluzione n. 142/E del 4 giugno u.s. l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di acquisto di un immobile contiguo a quello di appartenenza, che venga accorpato a quest'ultimo, qualora rientri nella tipologia di alloggi non di lusso, è possibile accedere alle agevolazioni prima casa, sempreché vengano rispettati i requisiti previsti dalla legge, e ciò anche nel caso in cui l’immobile già di proprietà fosse stato acquistato senza utilizzare dette agevolazioni.

La risoluzione, nel solco già formato da altre risoluzioni in precedenza emanate secondo cui le agevolazioni prima casa possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari che siano destinate dagli acquirenti, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa, pertanto, specifica che l'agevolazione va riconosciuta anche nel caso in cui il primo dei due immobili sia stato acquistato in precedenza senza utilizzare l’agevolazione in quanto ancora non prevista, purché i due alloggi accorpati costituiscano un'abitazione unica rientrante nella tipologia degli alloggi non di lusso, in base alle prescrizioni recate dal decreto 2 agosto 1969, e sussistano in capo al soggetto richiedente tutti gli altri requisiti di legge.

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