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Risoluzione n.320/2007 in materia di applicabilità dell'istituto prezzo-valore alle permute

A seguito di istanza di interpello l’Agenzia delle Entrate si è espressa, con risoluzione n. 320 del 9 novembre 2007 in materia di assoggettamento di una permuta immobiliare, in quanto cessione tra privati, al principio del cd ‘prezzo-valore’ ai sensi della L.266/2005 come recentemente modificata dalla Legge Finanziaria per il 2007.

Ai sensi di detto testo normativo, infatti, in linea generale  “…per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (…) la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico (…) indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto. Le parti hanno comunque l’obbligo di indicare in atto il corrispettivo pattuito”.

Pertanto, in presenza di cessioni in generale la base imponibile è determinata adottando il sistema del c.d. ‘prezzo–valore’, intendendosi per cessione il trasferimento di cose o diritti dal titolare ad un altro soggetto, e quindi anche la permuta ai sensi dell’art.1552 C.C.

Ciò significa che sarà possibile applicare anche alle permute tra privati l’istituto del “prezzo-valore”. Sarà comunque necessario indicare in atto il conguaglio pattuito dalle parti nonché il valore attribuito a ciascuno dei beni permutati.

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