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Decreto ministero economia del 25 maggio 2007: nuove disposizioni in materia di reverse change

Per le cessioni per le quali il cedente abbia optato per l’assoggettamento ad IVA del trasferimento, si segnala una recente modifica nel regime impositivo che trae origine dall’art. 17, comma 5, DPR n. 633/72 e dalla Direttiva n. 2006/69/CE.

 

In sostanza con l’entrata in vigore il 1 ottobre 2007 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze datato 25 Maggio 2007 l’applicazione del sistema del “reverse charge” (inversione contabile) è stato esteso ad alcune ipotesi di vendita di fabbricati o porzioni di fabbricati strumentali per natura.

 

Il meccanismo dell’inversione contabile (“reverse charge”) per le compravendite di immobili strumentali per natura è stato esteso, pertanto,  all’ipotesi in cui il cedente abbia optato per l’assoggettamento ad IVA. In questa eventualità, il versamento dell’IVA non verrà più eseguito dal cedente ma direttamente dall’acquirente, il quale quindi è tenuto non solo al pagamento ma anche al versamento dell’imposta.

 

In pratica, con questo meccanismo, il cedente fatturerà all’acquirente il corrispettivo dovuto per la vendita dell’immobile senza addebito dell’IVA e con l’indicazione della norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta (art. 17, comma 5 del DPR 633/1972) mentre l’acquirente integrerà la fattura ricevuta con l’indicazione della aliquota e della relativa imposta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa sia nel registro dei corrispettivi che in quello degli acquisti.

 

Si segnala infine che restano comunque escluse da questo meccanismo le altre cessioni di immobili strumentali assoggettate ad IVA (e non per opzione del cedente) ossia:
- le cessioni poste in essere dall’impresa costruttrice o da quella che ha eseguito interventi di incisivo recupero, entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori;
- le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA con “pro-rata” pari od inferiore al 25%
- le cessioni effettuate nei confronti di soggetti non esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

per scaricare il testo del Decreto ministeriale del 25 maggio 2007 clicca qui