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Chiarimenti in materia di DURC

Chiarimenti in materia di DURC

 

Con la Comunicazione n. 286 del 9 febbraio u.s., la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al DURC (Documento unico di regolarità contributiva).

 

Il DURC riguarda la posizione di regolarità dell’impresa verso le Casse Edili in tutto il territorio nazionale.

 

E’ sufficiente, pertanto, che l’impresa che lavori sul territorio di più Casse sia irregolare anche presso una sola di tutte le Casse Edili interessate, perché l’impresa stessa sia dichiarata irregolare, da ciò derivando l’impossibilità di eseguire lavori privati o di partecipare a gare di opere pubbliche.

 

La commissione chiarisce che il Documento in oggetto, nei lavori privati, deve essere presentato per tutte le imprese che intervengono nel cantiere per l’esecuzione del lavoro.

Esso deve, pertanto, essere prodotto anche per ogni singola impresa subappaltatrice (o di fornitura con posa in opera o nolo a caldo) e presentato prima che ciascuna impresa subappaltatrice inizi la propria attività o fase lavorativa all’interno del cantiere. La sanzione prevista in caso di inadempienza è quella disposta dal Decreto n. 251/04, cioè la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativi (permesso di costruire o DIA).

La Commissione ricorda, inoltre, che nei lavori privati il DURC è necessario prima dell’inizio dei lavori stessi, ma non per eventuali pagamenti intermedi o a conclusione del lavoro (salvo quanto previsto da alcune disposizioni regionali).

 

Nelle opere pubbliche, invece, il DURC si accompagna a tutte le fasi dell’attività delle imprese. Per partecipare alla gara è sufficiente l’autodichiarazione di regolarità dell’impresa, salvo che leggi regionali (ad esempio in Sicilia) prevedano il Documento unico anche per la partecipazione alla gara.

Quanto all’autodichiarazione, può essere necessaria una conferma della regolarità tramite DURC (ad esempio per l’impresa aggiudicataria e per le imprese sorteggiate).

Il DURC deve, inoltre, essere prodotto anche per le imprese subappaltatrici.

La Commissione chiarisce, inoltre, che non si può prescindere dal DURC per la stipula del contratto e per i pagamenti degli stati di avanzamento lavori e per gli stati finali.

 

Per consultare il testo della Comunicazione

 

http://www.geonetwork.eu/leggi/comunicazione286.pdf