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Il Senato ha approvato il testo del disegno di legge di conversione del D.L. n. 7/2005

Il Senato ha approvato il testo del disegno di legge di conversione del D.L. n. 7/2005

 

Nella seduta di ieri il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del D.L. n. 7/2005, il cui testo passa ora all’esame della Camera. Il testo non prevede novità di rilievo con riferimento all’aumento delle imposte fisse previsto dall’art. 7 del D.L. n. 7/05.

 

Il comma 300 dell’art. 1 della legge n. 311/04 (legge finanziaria 2005) ha previsto che con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2005, dovevano essere aggiornati gli importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell’imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie. A tali adeguamenti si è provveduto, per l’appunto con il decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2005.

 

Con riferimento specifico all’imposta di bollo il testo del disegno di legge prevede che “…ragioni d’ordine sociale suggeriscono, come opportune ed urgenti, ulteriori modificazioni al comma 300 dell’articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, per assicurare che l’adempimento dei contribuenti derivante dall’adeguamento degli importi dei tributi in questione possa essere effettuato nella maniera più agevole possibile evitando problemi in ordine alla reperibilità ed alla utilizzazione di marche da bollo. Esigenze di semplificazione degli oneri a carico dei contribuenti, impongono inoltre di evitare che agli stessi, le volte in cui debbano assolvere all’imposta di bollo ovvero alla tassa di concessione governativa attraverso la materiale applicazione di marche, spetti trovare ed applicare su documenti anche di formato assai ridotto un numero elevato di marche.

Del resto, entro breve tempo sarà diffusa la possibilità di acquistare una marca – utile per l’assolvimento di una pluralità di tributi – attraverso circuiti telematici attivi presso esercizi di rivendita. Con ciò, sarà in altri termini possibile procurasi una sola marca, a prescindere dalla misura del suo valore facciale”.

 

Si è dunque considerata l’opportunità di procedere secondo due direttrici differenti ed in momenti temporali diversi.

Il risultato finale dell’ intervento normativo in oggetto consiste:

 

b) nell’adeguamento – dal 1º febbraio 2005 degli importi fissi dei tributi indicati nell’articolo 1, comma 300, della legge n. 311 del 2004 per l’assolvimento dei quali non occorre la applicazione di marche;

c) nel differire al 1º giugno 2005 l’adozione o, comunque, gli effetti del decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, col quale si provvederà, allora, al solo adeguamento degli importi fissi di cui alla lettera b) per il cui assolvimento, oggi, occorre provvedere con l’applicazione di marche;

d) l’estensione, sempre dal 1º giugno 2005, del sistema di acquisizione telematica di marche utili per una pluralità di tributi – fra i quali quelli ora interessati dalla legge finanziaria – onde assicurare comunque, nel prossimo futuro, la massima semplificazione nei casi in cui occorrerà dotarsi di tali marche.