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Regolamento per la formazione continua: crediti anche per gli ingegneri

E’ stato pubblicato il Regolamento per l’aggiornamento professionale e la formazione continua dei professionisti iscritti all’Albo degli Ingegneri, in attuazione dell’articolo 7 del Regolamento di riforma delle professioni.

Per esercitare la professione l’iscritto all’Albo deve essere in possesso di un minimo di 30 Crediti Formativi Professionali (CFP). Al termine di ogni anno solare, ad ogni iscritto vengono detratti 30 CFP dal totale posseduto (massimo 120). Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni.