Centrostudi

Articoli e approfondimenti sulle ultime normative

Risoluzione 18/E del 22.02.2012 - Detraibilità Iva su immobili abitativi destinati ad attività di impresa

L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad una istanza di interpello ha emanato la Risoluzione 18/E del 22 febbraio u.s. con cui ha chiarito la normativa fiscale in merito alla circostanza della “Detrazione Iva su spese di ristrutturazione di immobili abitativi destinati ad attività d’impresa – Art. 19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”.

Il quesito era teso a sapere se l'indetraibilità dell'IVA assolta su immobili a destinazione abitativa e relative spese, stabilita dall’art. 19-bis-1, lett. i), del D.P.R. n. 633/1972, dovesse ritenersi applicabile anche quando gli stessi sono utilizzati nell'ambito imprenditoriale
dell’attività turistico-alberghiera.

Cosi risponde l’Agenzia:
“ L'art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 preclude la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta in relazione all'acquisto ed alla manutenzione di immobili abitativi.
La preclusione non opera, in virtù di una specifica previsione contenuta nella norma, per le spese sostenute dalle imprese di costruzione nonché da quelle che pongono in essere locazioni esenti [di cui all'art. 10, n. 8)] che determinano l'applicazione del pro rata (artt. 19, c. 5 e 19-bis).
L’indetraibilità dell’imposta riguarda i fabbricati abitativi che risultano tali secondo le risultanze catastali e, in linea generale, prescinde dall'utilizzo effettivo dei medesimi (principio consolidato e da ultimo affermato nella circolare 1° marzo 2007, n. 12).
Tuttavia, si ritiene che gli immobili abitativi, utilizzati dal soggetto passivo nell'ambito di un'attività di tipo ricettivo (gestione di case vacanze, affitto camere, etc.) che comporti l'effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ad IVA, debbano essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura.
Ne consegue che le spese di acquisto e manutenzione relative ai suddetti immobili non risentono dell'indetraibilità di cui all'art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”