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La legge Finanziaria introduce alcune modifiche all'art. 26 della legge Merloni

La legge n. 311/2004 (Legge Finanziaria per il 2005) apporta alcune sostanziali modifiche all'art. 26 della legge n. 109/94. Si prevede, in particolare, che ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004 si possa applicare la revisione dei prezzi contrattuali .

Qualora circostanze eccezionali determinino delle variazioni nei prezzi dei materiali da costruzione (in aumento o in diminuzione) superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'anno in cui è stata presentata l'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10%.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inoltre, entro il 30 giungo di ogni anno ed a partire dal 30 giugno 2005, dovrà rilevare con proprio decreto, le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Con questo intervento correttivo sull'art. 26 della Legge Merloni si è in parte attenuato il rigido divieto di introdurre la revisione dei prezzi del contratto. La normativa sui lavori pubblicai, infatti, a differenza di quella relativa agli appalti privati, non consente la possibilità di effettuare una revisione dei prezzi in corso d'opera. L'art. 3 del D.L. n. 333/92, convertito dalla legge n. 359/92, ha soppresso infatti l'istituto della revisione dei prezzi. In materia di appalti pubblici la legge Merloni prevede, all'art. 26, comma 3, che per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici non è consentita la revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 c.c (riservato, dunque, solamente agli appalti privati) che prevede la possibilità per l'appaltatore o il committente di chiedere la revisione del prezzo qualora circostanze imprevedibili abbiano causato aumenti o diminuzioni superiori al decimo, nel costo dei materiali o della mano d'opera.

In base alle nuova modifica apportata, viene pertanto re-introdotta la possibilità di revisione dei prezzi “qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta”. In questa ipotesi, con decreto da emanarsi a cura del Ministero stesso entro il 30 giugno di ogni anno, “si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento …”.