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La Comunitaria 2004 accantona il criterio fiduciario nell’affidamento degli incarichi

La Comunitaria 2004 accantona il criterio fiduciario nell’affidamento degli incarichi

 

In questo articolo analizzeremo le modifiche introdotte dalla legge comunitaria 2004 in materia di conferimento degli incarichi di progettazione e direzione lavori di importo inferiore a 100 mila euro e degli incarichi di verifica dei progetti di importo inferiore a 200 mila euro.

 

Gli articoli 17, comma 2 e 30, comma 6-bis della legge Merloni prevedevano, al riguardo che le stazioni appaltanti potessero affidare tali incarichi a soggetti di propria fiducia (criterio fiduciario) con un ampio margine, pertanto, di discrezionalità, temperato da due sole limitazioni: la necessitò di verificare l’esperienza e la capacità professionale dei soggetti scelti, e l’obbligo di fornire un’adeguata motivazione della scelta compiuta.

Tali previsioni sono state oggetto di numerose procedure di infrazione aperte dagli organi comunitari nei confronti dello Stato italiano per violazione del diritto comunitario.

 

La nuova formulazione degli articoli 17 e 30 della legge n. 109/94 accantona, invece, il criterio fiduciario, prevedendo che l’affidamento degli incarichi di progettazione ,direzione lavori e verifica dei progetti, siano conferiti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

 

Analizziamo la portata di questi principi.

 

Il principio di non discriminazione, sulla base anche di numerose pronunce della Corte di Giustizia Europea, deve essere inteso come comportante l’obbligo di non porre in essere discriminazioni dovute alla nazionalità dei partecipanti alla gara. L’ente appaltante dovrà, pertanto, riconoscere e tenere in debito conto la professionalità, le specifiche tecniche, i titolo professionali e l’esperienza acquisita dai partecipanti stessi, senza che possano essere effettuate valutazioni differenziate, sulla base della diversa nazionalità.

 

Il principio della parità di trattamento comporta l’obbligo, per le stazioni appaltanti, di scegliere il contraente sulla base di criteri obiettivi senza stravolgimenti delle regole stabilite nel bando di gara.

 

Il principio di proporzionalità implica la necessità, per il committente, di fissare requisiti di qualificazione che risultino proporzionati all’oggetto dell’affidamento. Non sarà possibile, dunque, restringere le possibilità di partecipazione alla gara innalzando in maniera artificiosa la griglia di qualificazione richiesta per i concorrenti.

 

Il principio di trasparenza, infine, si concreta nell’obbligo di garantire che le condizioni di concorrenza tra i partecipanti alla gara non vengano falsati, e di rendere nota, tramite adeguata pubblicazione, l’intenzione di bandire una gara d’appalto. La pubblicazione si intende adeguata se vengono rese note tutte le informazioni necessarie a far sì che tutti i concorrenti possano valutare l’opportunità di partecipare alla gara, quali, ad esempio, l’esatta indicazione dei criteri di scelta dei concorrenti e di aggiudicazione della gara, l’oggetto dell’appalto nonché i contenuti delle prestazioni che vengono richieste ai partecipanti.

 

 

Per consultare il testo della Legge n. 109/94 come modificata dalla Legge Comunitaria 2004

 

http://www.geonetwork.eu/leggi/Legge109.pdf