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Manovra finanziaria: novità in materia di appalti pubblici

Il Decreto-Legge recante la manovra finanziaria, convertito con emendamenti in Legge 214/2011 contiene, tra l'altro, al Capo IV del Titolo IV le "Misure per lo sviluppo infrastrutturale", articoli dal 41 al 48.
Tra le novità principali si ricordano:
1. articolo 44, comma 2 del decreto-legge convertito in legge - abrogazione dell'articolo 81, comma 3-bis relativo al costo del personale che era stato inserito dall'articolo 4, comma 2, lettera i-bis) del Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
2. articolo 44, comma 5, lettera a) - soppressione dell'articolo 12 della L. 11 novembre 2011, n. 180 con cui era stata innalzata la soglia prevista dall'articolo 91, comma 1 del Codice dei contratti da 100.000 euro a 193.000 per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara prevista all'articolo 57 comma 6 del Codice dei contratti;
3. articolo 23, comma 4 del decreto-legge - inserimento nell’articolo 33 del Codice dei contratti relativo ad "Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza" del comma 3-bis il quale dispone che «I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici», e ciò in riferimento alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.