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Circolare Agenzia delle Entrate n. 3 del 15.01.03

[omissis]

6. DEFINIZIONE AGEVOLATA AI FINI DELLE IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI E SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI

6.1 Ambito di applicazione

6.1.1 Tributi ammessi alla definizione L'articolo 11 della legge finanziaria per il 2003 prevede la definizione agevolata ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili. Inoltre tra i tributi ammessi alla definizione agevolata e' da ricomprendere anche l'imposta sostitutiva dell'INVIM di cui all'articolo 11, comma 3, del DECRETO-LEGGE 28 marzo 1997, n. 79 (convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140), poiche' la stessa sostituisce l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili nei trasferimenti per successione di diritti di proprieta' e diritti reali di godimento sugli immobili. Il comma 1 consente al contribuente, che presenti apposita istanza entro il 16 marzo 2003, di definire, con l'aumento del 25 per cento, i valori nonche' gli incrementi di valore, dei beni, assoggettabili a procedimento di valutazione, dichiarati negli atti ovvero nelle denunce o dichiarazioni. Il beneficio tributario trova applicazione anche nell'ipotesi in cui nell'atto o nella denuncia non sia indicato il corrispettivo o il valore imponibile e vi abbia provveduto, a norma di legge, l'ufficio, il valore determinato da quest'ultimo e' da ritenere, infatti, sostitutivo di quello omesso dal contribuente. I rapporti tributari interessati sono quelli relativi ad atti pubblici formati e a scritture private autenticate entro il 30 novembre 2002, a scritture private non autenticate registrate e a dichiarazioni e denunce presentate entro la stessa data. Questa definizione automatica riguarda soltanto il valore dei beni (nonche' l'incremento di valore) per il quale l'ufficio puo' esercitare l'attivita' di accertamento ed emettere, quindi, l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta previsto dalle singole leggi d'imposta: Testo unico dell'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, articolo 52, comma 1; testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 34, comma 1; testo unico delle imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, articolo 13, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, articolo 20, comma 1 (INVIM). La definizione automatica spetta anche se chiesta per alcuni dei beni, oggetto dell'atto o della dichiarazione, assoggettabili a valutazione (ad esempio se in una successione sono presenti diversi terreni edificabili ed un'azienda, la definizione agevolata puo' essere chiesta anche per uno solo dei terreni edificabili).

6.1.2 Valori non ammessi alla definizione Restano esclusi dalla definizione agevolata i valori dei beni non suscettibili di accertamento da parte degli uffici impositori e, quindi, quelli determinati con criteri automatici. Piu' in particolare e' escluso il valore degli immobili non ancora iscritti al catasto edilizio e urbano con attribuzione di rendita, per i quali il contribuente abbia chiesto l'applicazione del criterio tabellare di determinazione del valore - mediante l'utilizzo delle rendite catastali - ed eseguito tutti gli adempimenti in applicazione dell'articolo 12 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70 (convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 154). Causa di tale esclusione e' l'assenza del procedimento di valutazione, poiche' l'ufficio delle Entrate non esercita un potere di accertamento, ma si limita a chiedere al contribuente la maggiore imposta dovuta a seguito della determinazione del valore sulla base della rendita catastale attribuita all'immobile dagli uffici del catasto.

6.1.3 Condizioni per accedere alla definizione Condizione per accedere alla definizione agevolata e' "...che non sia stato precedentemente notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta". Il termine "precedentemente", utilizzato per fissare il limite per usufruire del regime di favore, e' da individuare nella data del 1 gennaio 2003 - entrata in vigore della legge in commento (articolo 95, comma 3) - poiche' nell'ipotesi in cui l'avviso di rettifica e liquidazione sia stato notificato prima di tale data si applica la definizione prevista dall'articolo 15 della legge finanziaria (cfr. paragrafo 9.1). Del resto, un diverso significato del termine "precedentemente", che lo riferisse alla data di presentazione dell'istanza del contribuente (entro il 16 marzo 2003), comporterebbe che gli atti per i quali l'avviso di accertamento fosse notificato prima di quest'ultima data, ma dopo l'entrata in vigore della legge in commento (1 gennaio 2003) sarebbero esclusi dalla definizione agevolata stabilita dall'articolo 11, comma 1, nonche' dalla definizione degli accertamenti prevista dal successivo articolo 15, della legge finanziaria 2003. Quest'ultima disposizione regola, tra l'altro, che tra l'altro regola la definizione agevolata degli avvisi di accertamento notificati prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali alla stessa data "... non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso...". Quest'ultima interpretazione, quindi, potrebbe ingenerare un sospetto di incostituzionalita' della norma. Infine, con riferimento alla stessa tipologia di atti e denunce sopra precisati, qualora, entro il 31 dicembre 2002, il contribuente abbia ricevuto invito al contraddittorio, per il quale alla stessa data non sia ancora intervenuta la definizione (articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), si applica l'articolo 15 della legge finanziaria, poiche' lo stesso espressamente detta le regole nel caso sia stato avviato un procedimento di accertamento con adesione (cfr. paragrafo 9.1).

6.1.4 Versamento delle maggiori imposte Le maggiori imposte, calcolate dagli uffici delle Entrate, devono essere versate entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione. L'omesso pagamento entro tale termine comporta l'inefficacia della domanda. Questo comporta che, anche nell'ipotesi in cui il contribuente impugni l'avviso di liquidazione, deve versare tutte le imposte richieste entro il termine previsto, per evitare che la domanda di definizione perda di efficacia. In considerazione che, tra le finalita' delle disposizioni del capo II della legge finanziaria del 2003, vi e' quella sottesa a definire i rapporti tributari pendenti, la definizione agevolata, conseguente al versamento dei tributi richiesti dall'ufficio, ha efficacia nei confronti di tutti i coobbligati per i medesimi tributi; la pretesa tributaria, quindi, deve ritenersi soddisfatta nei confronti di tutti i coobbligati, anche quando l'istanza di condono sia stata presentata e assolta la relativa imposta da uno solo dei coobbligati.

6.2 Adempimenti del contribuente Il contribuente, che intende definire i valori ai sensi dell'articolo 11, deve:
- presentare apposita istanza, in carta semplice, o spedirla in plico, senza busta, raccomandato, con avviso di ricevimento, entro il 16 marzo 2003 all'Ufficio delle Entrate competente: quello presso il quale e' stata presentata la dichiarazione o registrato l'atto, in relazione al quale e' prodotta l'istanza;
- indicare i dati anagrafici (nome, cognome, denominazione sociale, luogo e data di nascita, residenza, sede legale, codice fiscale e partita IVA);
- indicare gli elementi identificativi dell'atto o della dichiarazione (ad esempio estremi di registrazione dell'atto, notaio, data di stipula, repertorio, estremi di presentazione delle dichiarazioni);
- richiedere la definizione agevolata mediante l'aumento del 25 per cento del valore dichiarato in atto, specificando i beni per i quali si intende addivenire alla definizione agevolata, il valore degli stessi e i tributi interessati; si precisa al riguardo che la definizione agevolata dell'imposta di registro e' inscindibile da quella concernente le imposte ipotecaria e catastale, cosi' come la definizione agevolata dell'imposta di successione e' inscindibile da quella concernente l'imposta sostitutiva dell'INVIM e le suddette imposte ipocatastali. Viceversa, per gli atti a titolo oneroso e' possibile definire l'imposta INVIM separatamente dalle imposte di registro e ipocatastali. Pertanto, il venditore deve precisare nell'istanza di condono per quali tributi intende chiedere la definizione agevolata;
- dichiarare di non aver ricevuto avviso di accertamento e liquidazione delle imposte o invito al contraddittorio alla data del 31 dicembre 2002;
- firmare l'istanza e apporre la data;
- versare l'imposta entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di liquidazione dell'imposta dovuta.

6.3 Adempimenti dell'ufficio L'ufficio, ricevute le istanze di definizione, nel minor tempo possibile deve:
- liquidare e notificare l'avviso di liquidazione delle imposte dovute, tenendo conto di quanto corrisposto in via principale, senza applicare sanzioni ed interessi (articolo 11, comma 2, legge finanziaria 2003);
- porre in essere tutti gli adempimenti, previsti per il recupero delle maggiori imposte, nonche' relative sanzioni e interessi, dovute a seguito del procedimento di valutazione, qualora la domanda di definizione sia divenuta priva di effetti, per l'omesso pagamento dell'imposta entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.

6.4 Adempimento delle formalita' omesse Il comma 4 dell'articolo 11 stabilisce: "Se alla data di entrata in vigore della presente legge (1 gennaio 2003) sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, non sono dovute sanzioni e interessi", qualora il contribuente provveda all'adempimento delle formalita' omesse ed al pagamento dei relativi tributi entro il 16 marzo 2003. La possibilita' di corrispondere il tributo e di adempiere alle formalita' omesse, senza sanzioni e interessi, comporta la riapertura dei termini, cosi che possono usufruire di tale agevolazione tutti coloro che al 1 gennaio 2003 non hanno ancora adempiuto alle formalita' di registrazione o alla presentazione delle dichiarazioni e denunce e provveduto ad eseguire il relativo pagamento. Rientrano in tale previsione soltanto quegli atti, dichiarazioni e denunce per i quali alla data di entrata in vigore della legge in commento risulta omessa la formalita' della registrazione o la presentazione (ed il pagamento della relativa imposta), pertanto sono esclusi quelli gia' presentati agli uffici entro il 31 dicembre 2002. Per beneficiare di tale previsione occorre che il contribuente abbia provveduto al versamento di tutti i tributi dovuti alla registrazione o presentazione, entro il 16 marzo 2003. Pertanto non deve versare entro tale termine i tributi da corrispondere a seguito di avviso di liquidazione dell'ufficio. Ad esempio: nel caso in cui al 1 gennaio 2003 risulti omessa la dichiarazione di una successione, apertasi nell'anno 1999, per la stessa il contribuente non deve sanzioni ed interessi se, entro il 16 marzo 2003 presenta la relativa dichiarazione e paga i tributi "autoliquidati" (imposta ipotecaria e catastale, imposta di bollo, tasse ipotecarie, imposta sostitutiva dell'INVIM - decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, articolo 11, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140).

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