Centrostudi

Articoli e approfondimenti sulle ultime normative

Decreto MEF del 24/12/2001

Decreto Ministeriale del 24/12/2001
Ministero dell'Economia e Finanze - Gazzetta Ufficiale n.300 del 28/12/2001

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; Visto l'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a vita a delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi; Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto 30 novembre 2001 del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1 gennaio 2002; Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta:

Articolo 1

1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 33,33 volte l'annualità.
2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 33,33 volte l'annualità.
3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata al 3 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.

Articolo 2
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1 gennaio 2002.

Articolo 3
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 dicembre 2001

Allegato

Età del Beneficiario (età compiuta) Coefficiente
0 a 20 31,75
da 21 a 30 30,00
da 31 a 40 28,25
da 41 a 45 26,50
da 46 a 50 24,75
da 51 a 53 23,00
da 54 a 56 21,25
da 57 a 60 19,50
da 61 a 63 17,75
da 64 a 66 16,00
da 67 a 69 14,25
da 70 a 72 12,50
da 73 a 75 10,75
da 76 a 78 9,00
da 79 a 82 7,25
da 83 a 86 5,50
da 87 a 92 3,75
da 93 a 99 2,00