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Decreto Ministero Finanze del 14/12/1991

Determinazione dei moltiplicatori da applicare, a partire dal 1992, alle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni per stabilire il valore minimo da dichiarare ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta di successioni e donazioni, e delle connesse imposte ipotecarie e catastali, e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Preambolo

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 33, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 604, concernente, fra l'altro, la revisione degli estimi delle unità immobiliari urbane, nonché la variazione delle unità di misura della consistenza e la revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni;

Visti i decreti ministeriali 20 gennaio 1990, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, con i quali è stata disposta la revisione generale degli estimi del catasto edilizio urbano, e del catasto terreni;

Visti gli articoli 28 e 29 del regolamento per la formazione del catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142;

Visto il comma 4 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, relativo alla revisione degli estimi del catasto edilizio urbano;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 [1], convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363, in materia di determinazione della base imponibile dei fabbricati e dei terreni iscritti in catasto, ai fini della liquidazione dell'IN.VI.M straordinaria;

Ritenuto che occorre provvedere al coordinamento con le nuove tariffe d'estimo dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'art. 34 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

Decreta:

Articolo Unico: (Applicabilità del moltiplicatore)

Il moltiplicatore di cento volte di cui all'art. 52, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'art. 34, quinto comma, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e all'art. 12, primo comma, del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, si applica all'ammontare delle rendite catastali determinate sulla base delle nuove tariffe d'estimo recate dal decreto ministeriale 27 settembre 1991, nella stessa misura per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con le esclusioni di quelle classificate nelle categorie A/10 e C/1, alle quali si applica, rispettivamente, nella misura pari a cinquanta ed a trentaquattro.

Per le unità immobiliari classificate nei gruppi D ed E si applica all'ammontare della nuova rendita attribuita per stima diretta, nella misura pari, rispettivamente, a cinquanta ed a trentaquattro.

Per i terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, continua ad applicarsi all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto il moltiplicatore pari a settantacinque