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Risoluzione 33/2011 - agevolazione prima casa e coeredi

Con la Risoluzione n.33 del 15 marzo 2011 l’Agenzia delle Entrate interviene in materia di agevolazioni prima casa con particolare attenzione alle ipotesi di presenza di più eredi o donatari e agevolazione chiesta da uno di essi, in possesso dei requisiti.

In particolare l’Agenzia interviene per definire  a quali soggetti possano essere imputate le conseguenze in caso dichiarazione mendace o di decadenza dal beneficio.

In ordine alla prima questione è evidente che la mendacità della dichiarazione
possa essere imputata solo al soggetto che l’ha resa, con la conseguenza che la
dichiarazione risulta priva di efficacia sin dall’origine. Tuttavia, poiché è sulla base
di tale dichiarazione che è stato concesso il beneficio anche agli altri soggetti
interessati, la mendacità della dichiarazione comporta la decadenza non solo in capo al dichiarante, ma anche in capo agli altri coeredi o donatari, mentre la relativa sanzione risulterà applicabile unicamente al beneficiario che si è reso colpevole della dichiarazione mendace.

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