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Commissione Tributaria Milano: pronuncia in materia di successioni

La Commissione Tributaria di primo grado di Milano, con una recente  decisione, depositata il 10 novembre u.s., afferma due importanti principi in materia di imposta di successione e coacervo delle donazioni.

Il primo principio afferma  che le donazioni effettuate fra il 25 ottobre 2001 e il 2 ottobre 2006, periodo in cui non esisteva l’imposta sulle donazioni, non devono essere computate ai fini del calcolo della franchigia competente agli eredi, ai quali dette donazioni erano state effettuate in vita dal de cuius, e ciò per non violare il cd. statuto del contribuente. Detto principio espresso giurisprudenzialmente peraltro è in contrasto con quanto specificamente espresso dalla Agenzia delle Entrate con la circolare 3E del 22 gennaio 2008 che, al contrario, affermava la rilevanza anche delle donazioni effettuate in detto periodo ai fini del coacervo.

Il secondo principio è invece che non esiste solidarietà passiva fra gli eredi nel pagamento dell'imposta di successione. Tale assunto deriva, per la commissione, dal fatto che il nuovo regime introdotto dal DL 262/2006 ha stabilito che l’imposta di successione è determinata in relazione alle specifiche attribuzioni dei singoli eredi determinando quindi autonome debenze in capo ai singoli beneficiari.

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