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Risoluzione Agenzia Entrate n.329 del 14.11.2007: risoluzione atto di donazione

A seguito di istanza di interpello concernente il trattamento tributario applicabile, ai fini delle imposte indirette, alla risoluzione per mutuo consenso di una donazione, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 14 novembre 2007, la risoluzione n.329/E in cui illustra nello specifico quale deve essere il trattamento fiscale di un atto di recesso per mutuo consenso di una precedente donazione, stipulato tra l’originario donante e gli eredi del donatario.

Per decidere quale sia da ritenere il corretto trattamento fiscale l’Agenzia delle Entrate sostiene di dover preliminarmente valutare se la facoltà negoziale di risolvere un contratto per mutuo consenso sia trasmissibile agli eredi ovvero se detta facoltà non sia trasmissibile in quanto estinta con la morte del donatario.

Nel primo caso infatti l’atto di risoluzione sarebbe assoggettato all’imposta di registro in misura proporzionale mentre, qualora si ritenesse che la facoltà di risolvere il contratto di donazione non possa essere esercitata dagli eredi del donatario, lo stipulando atto di risoluzione per mutuo consenso rileverebbe quale autonomo atto di trasferimento a titolo gratuito dell’immobile da parte degli eredi del donatario in favore dell’originario donante. In tal caso pertanto l’atto dovrebbe essere assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni.

Ciò premesso l’Agenzia specifica che è da ritenersi che la facoltà di risolvere il contratto di donazione perfezionatosi tra donante e donatario non sia trasmissibile mortis causa agli eredi e quindi l’atto di risoluzione consensuale in questione è da considerarsi un autonomo negozio dispositivo mediante il quale gli eredi del donatario  trasferiscono a titolo gratuito al donante l’immobile oggetto della pregressa donazione.

Per tali motivi l'Agenzia conclude sostenendo che l'atto in oggetto va assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

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