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Risoluzione Agenzia Entrate n.341/E: brevi riflessioni

L’agenzia delle entrate è recentemente intervenuta in merito all’esenzione dall’imposta di donazione in caso di trasferimenti di aziende ai sensi dell’art.3, comma 4 ter, pe chiarire un dubbio interpretativo di rilievo in materia. Con la risoluzione n.341/E del 23 novembre u.s. chiarisce, in particolare, cosa succede al regime di esenzione in caso, per motivi diversi, non si mantenga il pacchetto maggioritario o non si continui l’attività per almeno cinque anni.
In particolare il quesito proposto era teso a verificare cosa succede in caso di conferimento dell’azienda in un’altra società; questo infatti è assimilabile alla continuazione dell’attività.

Da ciò consegue che la prosecuzione dell’attività d’impresa è da intendersi idonea, ai sensi del T.U. successioni e donazioni, per aver diritto all’esenzione nell’ipotesi in cui,  il l’azienda venga conferita in una società di persone oppure in una società di capitali, purché, in tal caso, le azioni o quote assegnategli a fronte del conferimento consentano di conseguire o integrare il controllo richiesto.

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