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Ordinanza Cassazione 20254/2012 - Trust per eludere il fisco e abuso del diritto

“Il trust costituito per ragioni familiari è contestabile dall'amministrazione tributaria esclusivamente nel caso in cui l'unica finalità della sua creazione sia l'indebito risparmio d'imposta.”
Questa la massima che si estrae dall’ordinanza della Corte di cassazione n.20254/2012 che si occupa della questione dell’elusività del trust.

Il trust infatti, di per se strumento giuridico utilizzabile per regolare qualsiasi assetto di interessi giuridicamente rilevanti e meritevoli di tutela, può essere utilizzato a fini elusivi, al fine di impedire la sussistenza di un presupposto d’imposta, o estenderne temporalmente l’emersione, ovvero ancora far emergere presupposti d’imposta meno onerosi di quelli effettivi.

La Cassazione insomma si occupa di definire i confini di un eventuale abuso di diritto esplicato con il trust seguendo il principio secondo cui il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei a ottenere un risparmio fiscale, in mancanza di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diversa dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale.

Nel caso concreto, applicando questo principio, la Suprema Corte ritiene che non sia possibile configurare l’abuso di diritto, in quanto i contribuenti hanno dedotto un insieme di ragioni economiche e familiari che potevano giustificare largamente la costituzione del trust, quale patrimonio separato cui intestare immobili di proprietà del soggetto, non essendo quindi il trust costituito per la sola o, comunque, determinante ragione di ottenere un vantaggio fiscale.