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La legge Finanziaria 2005 vieta la riutilizzazione commerciale delle visure ipotecarie e cata

La legge Finanziaria per il 2005 vieta la riutilizzazione commerciale delle visure ipotecarie e catastali

I commi da 367 a 372 della legge finanziaria per il 2005 (Legge n. 311/2004) prevede che, allo scopo di prevenire fenomeni di elusione fiscale e per tutelare la fede pubblica, è vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica, in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell'Agenzia del Territorio.

Il comma 368 precisa che si ha riutilizzazione commerciale quando “i predetti documenti, dati ed informazioni sono ceduti o comunque forniti a terzi, anche in copia o parzialmente o previa elaborazione nella forma o nel contenuto, dai soggetti che li hanno acquisiti, in via diretta o mediata, anche per via telematica, dagli uffici dell'Agenzia del Territorio”. La fattispecie della riutilizzazione commerciale non sussiste, invece, quando la visura ipotecaria o catastale sia fornita gratuitamente ad un terzo nell'ambito dei rapporti di cortesia.

In base alle previsioni del comma 371 sono, invece, consentite le attività di riutilizzazione commerciale se regolamentate da specifiche convenzioni stipulate con l'Agenzia del Territorio, che disciplinino, a fronte del preventivo pagamento dei tributi dovuti, modalità e termini della raccolta, della conservazione, dell'elaborazione dei dati, nonché il controllo del limite di riutilizzo consentito.

Il comma 369 specifica, inoltre, che “non si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono forniti al solo soggetto per conto del quale, su preventivo e specifico incarico, risultante da atto scritto, l'acquisizione stessa, previo pagamento dei tributi dovuti, è stata effettuata. Anche in tale ipotesi, tuttavia, si ha riutilizzazione commerciale quando il corrispettivo previsto, o comunque versato, per la fornitura, risulta inferiore all'ammontare dei tributi dovuti agli uffici dell'Agenzia del Territorio per l'acquisizione, anche telematica, dei predetti documenti, dati o informazioni”. Il corrispettivo previsto per la fornitura sarà in concreto inferiore all'ammontare dei tributi dovuti agli uffici dell'Agenzia del Territorio nei casi in cui il soggetto acquisisca i dati per fornirli poi ad altri soggetti, sostituendosi così, all'ufficio dell'Agenzia del Territorio, realizzando una sorta di conservatoria parallela, con danno non solo per la certezza dei diritti immobiliari, ma anche per l'Erario.

Alla luce di queste considerazioni sembra potersi escludere che, ad esempio, il notaio od il geometra, rientrino tra i soggetti contemplati dalle disposizioni in oggetto. Questi professionisti (come altri professionisti del settore) non forniscono e non cedono le visure ipotecarie e catastali ma eseguono, semplicemente, una prestazione professionale. Siccome, dunque, quella posta in essere da questi non è attività di riutilizzazione commerciale, non occorre neppure che essi forniscano al visurista uno specifico incarico, risultante da atto scritto.