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Tabella riassuntiva della situazione normativa regionale

Regione Legge Regionale Opere Condonabili e Volumetrie Incremento Oneri e Oblazione
Abruzzo Nessuna legge approvata    
Basilicata L.R. n. 18/04 Interventi di nuova costruzione, ampliamenti e sopraelevazioni compiuti su immobili che non siano sottoposti a vincoli, entro il limite volumetrico di 210 mc per singola richiesta e di 630 mc complessivi. Oblazione incremento del 10%

Oneri incrementati del 100%.

Calabria Nessuna legge approvata    
Campania L.R. n. 10/2004 Ampliamenti che abbiano comportato un ampliamento del manufatto inferiore al 15% della volumetria originaria, sempre che l'ampliamento non superi complessivamente i 250 mc. Per le nuove costruzioni, purchè conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, il limite volumetrico è di 250 mc per singola richiesta, purchè la costruzione non superi i 600 mc complessivi. Il limite è ridotto al 5% della volumetria originaria (purchè l'ampliamento non superi i 100 mc complessivi) per gli abusi già oggetto di sanatoria. Oblazione aumentata del 10%; Oneri aumentati del 100%.
Emilia Romagna L.R. n. 23/2004 Ampliamenti e sopraelevazioni di edifici, realizzate in conformità con le disposizioni di legge, ma in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici, se la cubatura non eccede i seguenti limiti:

a) 10% per singola unità immobiliare;
b) 300 mc per gli ampliamenti o le sopraelevazioni di edifici residenziali plurifamiliari, commerciali, ricettivi o ricreativi;
c) 100 mc per gli ampliamenti degli edifici residenziali monofamiliari;
d) 200 mc per gli edifici residenziali bifamiliari.

Oblazione incrementata del 10%;

Contributo di costruzione raddoppiato rispetto alle misure previste dalla normativa regionale e comunale in vigore.

Friuli Venezia Giulia L.R. n. 26/04 Limiti volumetrici ristretti per gli ampliamenti e le pertinenze: 100 mc per singole unità immobiliari. Oblazione incrementata del 10%

Oneri incrementati del 100%

Lazio L.R. n. 12/04 Nuove costruzioni. Prime case: limite volumetrico di 450 mc per singola domanda e di 900 complessivi. Per le seconde case il tetto volumetrico massimo è di 300 mc per singola domanda e di 600 mc per l'intero edificio. Per gli ampliamenti (di edifici residenziali e non) l'incremento volumetrico non può eccedere il 20% della volumetria originaria oppure, in alternativa, i 200 mc. Oblazione incrementata del 10%;

Oneri incrementati del 100% per le nuove costruzioni e del 50% per il cambio di destinazione d'uso

Gli oneri devono essere versati in 3 rate: 10 dicembre 2004, 30 giugno 2005, 30 dicembre 2005.

Liguria L.R. n. 5/04 Ampliamenti di immobili che non eccedano i 450 mc. Per le nuove costruzioni è consentita la sanatoria solo per le unità abitative composte da edifici che non abbiano volumetria superiore ai 1500 mc. Incremento degli oneri concessori che varia a seconda della zona in cui l'abuso è stato commesso: 100% per la zona costiera; 50% per la zona retrocostiera e 20% per gli abusi commessi in zona montana.
Lombardia L.R. n. 130/04 Ampliamenti sanabili entro il limite volumetrico del 20% o dei 500 mc. I comuni potranno, incrementare gli oneri di urbanizzazione dal 20 al 50%.
Marche L.R. n. 23/04 Nuove costruzioni non residenziali fino a 150 mq.

Edifici residenziali: il limite volumetrico per gli ampliamenti e le nuove costruzioni è di 200 mc per singola costruzione, comprese le pertinenze.Per gli edifici non residenziali il tetto massimo è di 150 mq.

Oblazione aumentata del 10%;

Costo di costruzione aumentato del 100%,

Oneri di urbanizzazione i Comuni possono deliberarne un incremento compreso tra il 50% ed il 100%. In caso di loro inerzia l'incremento sarà automaticamente del 50%.

Molise L.R. n. 25/04 Opere abusive che non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al 30% della volumetria originaria e, comunque, un ampliamento fino a:

a) 200 mc per le pertinenze delle abitazioni;
b) 500 mc per i volumi residenziali;
c) 750 mc per i volumi produttivi.
Contributi di costruzione incrementati del 30%
Piemonte L.R. n. 33/04 Nuove costruzioni con la riduzione dei limiti volumetrici massimi a 600 mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, purchè la nuova costruzione non superi complessivamente i 2.400 mc. Gli oneri di urbanizzazione sono incrementati del 30% per le opere abusive relative a nuove costruzioni riconducibili alle tipologie di illecito 1 e 2.
Prov. Autonoma Trento L.P. n. 3/04 Ammessi solo gli ampliamenti purchè non superino il 30% dei valori di progetto e, comunque, entro il limite dei 200 mc complessivi. Limite che scende a 100 mc per gli interventi realizzati su edifici sottoposti alla tutela degli insediamenti storici. Il contributo di concessione è incrementato del 10%.
Prov. Autonoma di Bolzano L.P. n. 6/04 Prevede la possibilità di condonare le opere ultimate in zone edificabili e nel verde agricolo entro il 31 marzo 2003. La sanatoria è ammessa entro i 200 mc e, per le parti comuni, non oltre il 20% della volumetria. Il costo di costruzione è pari al 150% per le opere esenti dal contributo sul costo di costruzione, mentre è pari al doppio dell'importo massimo previsto dalla Legge Provinciale n. 13/97.
Puglia L.R. n. 19/04 Non prevede limiti volumetrici diversi da quelli statali. L'oblazione viene incrementata del 10%.
Sardegna L.R. n. 4/04 Ampliamenti fino al limite massimo di 250 mc e per le nuove costruzioni fino a 300 mc per singola domanda, fino a 1200 mc complessivamente.  
Sicilia Art. 24 L.R. n. 15/04 Nessuna modifica dei limiti volumetrici La misura dell'anticipazione degli oneri concessori di cui alla tabella D allegata al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, è ridotta del 50 per cento.
Toscana L.R. n. 53/04 Non sanabili le nuove costruzioni ma solo l'ampliamento di quelle esistenti con il limite volumetrico di 100 mc per ogni singola unità abitativa e di 200 mc per edifici con più unità. Viene fissato a 300 mc il limite volumetrico per le attività agricole ed industriali. Gli ampliamenti non possono superare il 30% della volumetria originaria e nelle zone agricole non si può cambiare la destinazione d'uso di un immobile prima di 20 anni dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto. Oblazione incrementata del 10%;

Oneri di urbanizzazione incrementati del 100%

Umbria L.R. n. 21/04 Nuove costruzioni e ampliamenti fino a 45 mq in caso di unità immobiliari destinate ad abitazioni del proprietario che vi risiede stabilmente alla data di entrata in vigore della legge. Oblazione incrementata del 10%

Oneri concessori vengono incrementati del 100%

Valle D'Aosta L.R. n. 1/04 Non consente la sanatoria per le nuove costruzioni. Sono ammesse solo le pertinenze agli edifici residenziali che non abbiano autonoma funzionalità. Gli oneri concessori vengono incrementati del 100% e, comunque, sono dovuti nella misura minima di 500 euro.
Veneto L.R. n. 21/04 Esclude la possibilità di sanatoria per le nuove costruzioni (salvo che si tratti di pertinenze prive di autonoma funzionalità quali, ad es., garage o tettoie). Il tetto massimo è, comunque, di 300 mc. Quanto agli ampliamenti, se questi siano relativi ad immobili a destinazione abitativa, direzionale, turistico alberghiera o commerciale, la sanatoria è ammessa purchè l'ampliamento non superi il 30% della volumetria originaria fino ad un massimo di 450 mc. Per le costruzioni a destinazione industriale, artigianale ed agricola, invece, la sanatoria sarà possibile solamente per gli ampliamenti che non superino il 20% della superficie coperta, sino ad una massimo di 450 mq di superficie lorda di pavimento. Oblazione incrementata del 10% nelle zone vincolate, del 5% nel resto del territorio;

La decisione sull'incremento degli oneri concessori spetta ai Comuni