Regione | Legge Regionale | Opere Condonabili e Volumetrie | Incremento Oneri e Oblazione |
Abruzzo | Nessuna legge approvata | | |
Basilicata | L.R. n. 18/04 | Interventi di nuova costruzione, ampliamenti e sopraelevazioni compiuti su immobili che non siano sottoposti a vincoli, entro il limite volumetrico di 210 mc per singola richiesta e di 630 mc complessivi. | Oblazione incremento del 10% Oneri incrementati del 100%. |
Calabria | Nessuna legge approvata | | |
Campania | L.R. n. 10/2004 | Ampliamenti che abbiano comportato un ampliamento del manufatto inferiore al 15% della volumetria originaria, sempre che l'ampliamento non superi complessivamente i 250 mc. Per le nuove costruzioni, purchè conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, il limite volumetrico è di 250 mc per singola richiesta, purchè la costruzione non superi i 600 mc complessivi. Il limite è ridotto al 5% della volumetria originaria (purchè l'ampliamento non superi i 100 mc complessivi) per gli abusi già oggetto di sanatoria. | Oblazione aumentata del 10%; Oneri aumentati del 100%. |
Emilia Romagna | L.R. n. 23/2004 | Ampliamenti e sopraelevazioni di edifici, realizzate in conformità con le disposizioni di legge, ma in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici, se la cubatura non eccede i seguenti limiti: a) 10% per singola unità immobiliare; b) 300 mc per gli ampliamenti o le sopraelevazioni di edifici residenziali plurifamiliari, commerciali, ricettivi o ricreativi; c) 100 mc per gli ampliamenti degli edifici residenziali monofamiliari; d) 200 mc per gli edifici residenziali bifamiliari. | Oblazione incrementata del 10%; Contributo di costruzione raddoppiato rispetto alle misure previste dalla normativa regionale e comunale in vigore.
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Friuli Venezia Giulia | L.R. n. 26/04 | Limiti volumetrici ristretti per gli ampliamenti e le pertinenze: 100 mc per singole unità immobiliari. | Oblazione incrementata del 10% Oneri incrementati del 100%
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Lazio | L.R. n. 12/04 | Nuove costruzioni. Prime case: limite volumetrico di 450 mc per singola domanda e di 900 complessivi. Per le seconde case il tetto volumetrico massimo è di 300 mc per singola domanda e di 600 mc per l'intero edificio. Per gli ampliamenti (di edifici residenziali e non) l'incremento volumetrico non può eccedere il 20% della volumetria originaria oppure, in alternativa, i 200 mc. | Oblazione incrementata del 10%; Oneri incrementati del 100% per le nuove costruzioni e del 50% per il cambio di destinazione d'uso Gli oneri devono essere versati in 3 rate: 10 dicembre 2004, 30 giugno 2005, 30 dicembre 2005.
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Liguria | L.R. n. 5/04 | Ampliamenti di immobili che non eccedano i 450 mc. Per le nuove costruzioni è consentita la sanatoria solo per le unità abitative composte da edifici che non abbiano volumetria superiore ai 1500 mc. | Incremento degli oneri concessori che varia a seconda della zona in cui l'abuso è stato commesso: 100% per la zona costiera; 50% per la zona retrocostiera e 20% per gli abusi commessi in zona montana. |
Lombardia | L.R. n. 130/04 | Ampliamenti sanabili entro il limite volumetrico del 20% o dei 500 mc. | I comuni potranno, incrementare gli oneri di urbanizzazione dal 20 al 50%. |
Marche | L.R. n. 23/04 | Nuove costruzioni non residenziali fino a 150 mq. Edifici residenziali: il limite volumetrico per gli ampliamenti e le nuove costruzioni è di 200 mc per singola costruzione, comprese le pertinenze.Per gli edifici non residenziali il tetto massimo è di 150 mq. | Oblazione aumentata del 10%; Costo di costruzione aumentato del 100%, Oneri di urbanizzazione i Comuni possono deliberarne un incremento compreso tra il 50% ed il 100%. In caso di loro inerzia l'incremento sarà automaticamente del 50%.
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Molise | L.R. n. 25/04 | Opere abusive che non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al 30% della volumetria originaria e, comunque, un ampliamento fino a:
a) 200 mc per le pertinenze delle abitazioni; b) 500 mc per i volumi residenziali; c) 750 mc per i volumi produttivi. | Contributi di costruzione incrementati del 30% |
Piemonte | L.R. n. 33/04 | Nuove costruzioni con la riduzione dei limiti volumetrici massimi a 600 mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, purchè la nuova costruzione non superi complessivamente i 2.400 mc. | Gli oneri di urbanizzazione sono incrementati del 30% per le opere abusive relative a nuove costruzioni riconducibili alle tipologie di illecito 1 e 2. |
Prov. Autonoma Trento | L.P. n. 3/04 | Ammessi solo gli ampliamenti purchè non superino il 30% dei valori di progetto e, comunque, entro il limite dei 200 mc complessivi. Limite che scende a 100 mc per gli interventi realizzati su edifici sottoposti alla tutela degli insediamenti storici. | Il contributo di concessione è incrementato del 10%. |
Prov. Autonoma di Bolzano | L.P. n. 6/04 | Prevede la possibilità di condonare le opere ultimate in zone edificabili e nel verde agricolo entro il 31 marzo 2003. La sanatoria è ammessa entro i 200 mc e, per le parti comuni, non oltre il 20% della volumetria. | Il costo di costruzione è pari al 150% per le opere esenti dal contributo sul costo di costruzione, mentre è pari al doppio dell'importo massimo previsto dalla Legge Provinciale n. 13/97. |
Puglia | L.R. n. 19/04 | Non prevede limiti volumetrici diversi da quelli statali. | L'oblazione viene incrementata del 10%. |
Sardegna | L.R. n. 4/04 | Ampliamenti fino al limite massimo di 250 mc e per le nuove costruzioni fino a 300 mc per singola domanda, fino a 1200 mc complessivamente. | |
Sicilia | Art. 24 L.R. n. 15/04 | Nessuna modifica dei limiti volumetrici | La misura dell'anticipazione degli oneri concessori di cui alla tabella D allegata al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, è ridotta del 50 per cento. |
Toscana | L.R. n. 53/04 | Non sanabili le nuove costruzioni ma solo l'ampliamento di quelle esistenti con il limite volumetrico di 100 mc per ogni singola unità abitativa e di 200 mc per edifici con più unità. Viene fissato a 300 mc il limite volumetrico per le attività agricole ed industriali. Gli ampliamenti non possono superare il 30% della volumetria originaria e nelle zone agricole non si può cambiare la destinazione d'uso di un immobile prima di 20 anni dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto. | Oblazione incrementata del 10%; Oneri di urbanizzazione incrementati del 100%
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Umbria | L.R. n. 21/04 | Nuove costruzioni e ampliamenti fino a 45 mq in caso di unità immobiliari destinate ad abitazioni del proprietario che vi risiede stabilmente alla data di entrata in vigore della legge. | Oblazione incrementata del 10% Oneri concessori vengono incrementati del 100%
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Valle D'Aosta | L.R. n. 1/04 | Non consente la sanatoria per le nuove costruzioni. Sono ammesse solo le pertinenze agli edifici residenziali che non abbiano autonoma funzionalità. | Gli oneri concessori vengono incrementati del 100% e, comunque, sono dovuti nella misura minima di 500 euro. |
Veneto | L.R. n. 21/04 | Esclude la possibilità di sanatoria per le nuove costruzioni (salvo che si tratti di pertinenze prive di autonoma funzionalità quali, ad es., garage o tettoie). Il tetto massimo è, comunque, di 300 mc. Quanto agli ampliamenti, se questi siano relativi ad immobili a destinazione abitativa, direzionale, turistico alberghiera o commerciale, la sanatoria è ammessa purchè l'ampliamento non superi il 30% della volumetria originaria fino ad un massimo di 450 mc. Per le costruzioni a destinazione industriale, artigianale ed agricola, invece, la sanatoria sarà possibile solamente per gli ampliamenti che non superino il 20% della superficie coperta, sino ad una massimo di 450 mq di superficie lorda di pavimento. | Oblazione incrementata del 10% nelle zone vincolate, del 5% nel resto del territorio; La decisione sull'incremento degli oneri concessori spetta ai Comuni |