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Cosa succede nelle Regioni che non hanno approvato la legge sul condono

Tutte le Regioni hanno emanato le proprie leggi in materia di condono edilizio tranne la Campania, la Calabria e l'Abruzzo. L'ultima regione a varare, in extremis, il proprio provvedimento (non ancora pubblicato sul Bollettino Regionale) è stato il Molise.

Per le regioni che non hanno legiferato entro il termine previsto dall'art. 5 della legge n. 191/04, cioè entro il 12 novembre u.s., si applicherà la disciplina statale contenuta nell'art. 32 del D.L. n. 269/03 convertito nella legge n. 326/03.

Ma cosa accadrebbe se nelle regioni in questione i provvedimenti legislativi venissero varati dopo la scadenza del 12 novembre?

Varie sono le ipotesi possibili.

La teoria più accreditata propende per l'applicabilità, anche in questo caso, della disciplina nazionale, pur dopo l'emanazione della legge regionale in materia. Il tenore letterale della sentenza n. 196/04 della Corte Costituzionale è, infatti, chiaro nell'affermare che “ nell'ipotesi limite che una Regione o una Provincia autonoma non eserciti il proprio potere legislativo in materia, nel termine massimo prescritto, (…) non potrà che trovare applicazione la disciplina dell'art. 32 e dell'Allegato 1 del D.L. n. 269 del 2003, così come convertito dalla legge n. 326/03”.

Un'altra possibilità, che trova il proprio fondamento nel fatto che la stessa sentenza n. 196 riconosce che la materia del governo del territorio rientra nella competenza della Regione, afferma, invece, che dovranno comunque applicarsi le disposizioni regionali.

La terza ipotesi, infine, propende per l'applicazione della legge statale fino alla piena vigenza della legge regionale che entri in vigore dopo il termine del 12 novembre u.s.

A nostro avviso la tesi maggiormente accreditabile è quella che propende per l'applicabilità della disciplina nazionale. Ciò, infatti si desume non soltanto dal chiaro tenore letterale della sentenza n. 196 sopra citata, ma anche dal disposto dell'art. 5 della legge n. 191/04, laddove si prevede espressamente che “decorso tale termine la normativa applicabile è quella contenuta nel decreto legge n. 269 del 2003”. Ne discende, pertanto, la perentorietà del termine assegnato alle regioni per emanare i propri provvedimenti legislativi.

E' vero che la Corte Costituzionale nella sentenza n. 196 ha affermato che le leggi regionali dovessero essere emanate “entro un congruo termine da stabilirsi ad opera del legislatore statale” . Ma la congruità del termine di quattro mesi assegnati dall'art 5 della Legge n. 191/04 è dimostrata dal fatto che 18 regioni su 21 sono riuscite a legiferare per tempo. Pare dunque opportuno affermare che, nelle Regioni che non abbiano adempiuto nei termini trovi applicazione la normativa statale.

Ricordiamo, infine, che la prossima settimana il Consiglio dei Ministri esaminerà il decreto legge fiscale che dispone la proroga della seconda e terza rata dell'oblazione e degli oneri concessori al 31 maggio ed al 30 settembre 2005. La proroga in oggetto riguarderà, di sicuro, l'oblazione. Per quanto riguarda, invece, gli oneri concessori, il rinvio opererà solamente per quelle regioni che non abbiano già, al riguardo, disposto in maniera diversa: è il caso, ad esempio, del Lazio, che dispone che la seconda e la terza rata degli oneri dovranno essere versate entro il 30 giugno ed il 30 dicembre 2005.