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Istituito il Fondo per la demolizione delle opere abusive

Con la Circolare n. 1254 del 28 ottobre u.s. (pubblicata sulla G.U. del 5 novembre u.s.) la Cassa Depositi e Prestiti attua le disposizioni dell'art. 32, comma 12, del D.L. n. 269/03, che ha autorizzato la Cassa stessa a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione di uno specifico Fondo di rotazione, denominato "Fondo per le demolizioni delle opere abusive", per la concessione di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive - anche disposti dall'autorita' giudiziaria - e sulle spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse.

La norma ha quindi rimesso alla normazione secondaria la disciplina delle modalita' e delle condizioni di restituzione delle somme anticipate, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, fissando in cinque anni il periodo massimo per il rimborso.

Con decreto del 23 luglio 2004, registrato dalla Corte dei Conti il 6 agosto 2004 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 2004, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha fissato le predette modalita' e condizioni di rimborso delle anticipazioni.

Gli unici soggetti abilitati a richiedere le anticipazioni sono i Comuni, anche nelle ipotesi in cui alla demolizione debba provvedere altra autorita' pubblica (autorita' giudiziari, soprintendenze, prefetti, ecc.).

Le somme erogate in anticipazione sono rimborsate dai Comuni alla CDP S.p.a. entro 60 giorni dall'effettiva riscossione delle somme a carico dei responsabili degli abusi.

In ogni caso, trascorsi cinque anni dalla data di concessione delle anticipazioni, il rimborso delle somme e' comunque dovuto a carico dei Comuni.

Il mancato rispetto del termine massimo quinquennale comporta l'applicazione degli interessi di mora, calcolati al saggio di interesse legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine sino a comprendere quello dell'effettivo versamento.

In tale evenienza, la CDP S.p.a., entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine, informa il Ministero dell'interno, che provvede alla restituzione delle somme anticipate, unitamente alla corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo ed agli interessi di mora, trattenendo le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai Comuni inadempienti, ivi comprese le quote annuali spettanti al singolo Comune a titolo di compartecipazione al gettito IRPEF in sostituzione di trasferimenti erariali.