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Riepilogo della situazione regionale in materia di condono edilizio

Oltre alle leggi (di cui abbiamo già trattato) emanate dalle regioni Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Veneto e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, anche altre regioni hanno varato, nei giorni scorsi, i propri provvedimenti legislativi. Analizziamoli brevemente:

Lombardia: la nuova legge si applicherà solamente alle domande presentate dopo il primo agosto u.s. (data di entrata in vigore della legge n. 191/04, di conversione del D.L.n. 168/04): quelle inoltrate prima di tale data, infatti, restano valide a tutti gli effetti: solamente il calcolo degli oneri concessori dovrà essere effettuato in base alle nuove norme regionali.

La Regione ha escluso la sanabilità delle nuove costruzioni. Gli ampliamenti, invece, potranno essere sanati solamente entro il limite volumetrico del 20% o dei 500 metri cubi.

Non potranno, inoltre, essere sanate le opere realizzate nei parchi e nelle aree demaniali.

L'oblazione non viene aumentata, mentre i comuni potranno, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge in oggetto, incrementare gli oneri di urbanizzazione dal 20 al 50%. I comuni stessi potranno, inoltre, disporre che, al momento della presentazione della domanda, venga versato, come anticipo, il 50% degli oneri di urbanizzazione.

Marche: la legge regionale ammette la sanatoria anche per le nuove costruzioni non residenziali fino a 150 metri quadrati.

Con riferimento agli edifici residenziali, invece, il limite volumetrico per gli ampliamenti e le nuove costruzioni è di 200 metri cubi per singola costruzione, comprese le pertinenze.

Per gli edifici non residenziali, invece, il tetto massimo è pari a 150 metri quadrati. Nei centri storici i limiti sono ancora più restrittivi: le nuove costruzioni e gli ampliamenti non possono, infatti, superare il limite dei 75 metri cubi per gli edifici residenziali e dei 150 metri cubi per i non residenziali.

L'oblazione viene aumentata del 10%. Con riguardo agli oneri concessori, invece, la parte relativa al costo di costruzione viene aumentata del 100%, mentre con riguardo agli oneri di urbanizzazione i Comuni, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge in oggetto, potranno deliberarne un incremento compreso tra il 50% ed il 100%. In caso di loro inerzia l'incremento sarà, automaticamente del 50%. Tale contributo dovrà essere versato entro il 30 giugno 2005.

Umbria: viene ammessa la sanatoria per le nuove costruzioni e gli ampliamenti fino a 45 metri quadrati nel caso di unità immobiliari destinate ad abitazioni del proprietario che vi risiede stabilmente alla data di entrata in vigore della legge.  Gli oneri concessori vengono raddoppiati e l'oblazione viene incrementata del 10%.  

Friuli Venezia Giulia: prevede limiti volumetrici ristretti per gli ampliamenti e le pertinenze: 100 metri cubi per singole unità immobiliari. Le nuove costruzioni saranno sanabili solamente se qualificabili come pertinenze. Niente condono per gli abusi commessi su aree demaniali. L'oblazione viene incrementata del 10% e gli oneri concessori vengono raddoppiati.

Sicilia: nessuna modifica dei limiti volumetrici che sono, pertanto, identici a quelli previsti dalla legge statale. La sanatoria viene, però, resa meno onerosa per i contribuenti stante la previsione secondo cui l'importo dell'anticipo degli oneri di concessione sarà del 15% (mentre l'art. 32 del D.L. n. 269/03 prevede il 30%).

Gli interessati potranno, inoltre, beneficiare di una rateizzazione semestrale: i versamenti residui potranno, infatti, essere corrisposti fino al 31 dicembre 2008, mentre la legge nazionale prevede come termine ultimo per il pagamento il 31 dicembre 2004.

Puglia: la Regione è intervenuta sul testo della vecchia legge (la n. 28/2003) che, però, stabiliva come termine ultimo per presentare la domanda il  31 gennaio 2004. L'oblazione è aumentata del 10% . Le domande dovranno recare l'indicazione delle particelle catastali e ogni altro dato utile per individuare gli immobili da sanare,  la descrizione delle opere realizzate e si dovrà allegare la documentazione fotografica convalidata da un tecnico iscritto al relativo Albo di categoria. Non è più richiesto che alla domanda venga allegata la dichiarazione di interesse. Il modello di domanda è quello previsto dalla legge precedente