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Il Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna ha approvato la legge sul condono

Il Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna ha approvato la legge contenente “Disposizioni in materia di vigilanza e controllo sull'attività edilizia" che prevede la non sanabilità:

  • per gli edifici che siano stati realizzati con l'aiuto di contributi pubblici erogati dopo il 1995;
  • per gli interventi posti in essere su unità abitative che siano già state oggetto di condoni precedenti (nel 1985 e nel 1994);
  • per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento o sopraelevazione che abbiano dato vita a nuove unità immobiliari;
  • i nuovi manufatti edilizi, fuori terra o interrati, che siano stati realizzati in difformità rispetto alle previsioni della legislazione urbanistica o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici in vigore al 31 marzo 2003.

Gli ampliamenti e le sopraelevazioni di edifici, realizzate in conformità con le disposizioni di legge, ma in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici, sono condonabili solamente nei casi in cui la cubatura:

  • non ecceda il limite del 10% per singola unità immobiliare;
  • non ecceda il limite dei 300 metri cubi per gli ampliamenti o le sopraelevazioni di edifici residenziali plurifamiliari, commerciali, ricettivi o ricreativi;
  • non ecceda il limite dei 100 metri cubi per gli ampliamenti degli edifici residenziali monofamiliari;
  • non ecceda il limite dei 200 metri cubi per gli edifici residenziali bifamiliari.

I suddetti limiti volumetrici vengono dimezzati nei centri storici e nelle zone di riqualificazione della costa e dell'arenile.

Ricordiamo che la legge statale prevede, per gli ampliamenti, il limite del 30% della volumetria originaria oppure, in alternativa, di 750 metri cubi.

Con riferimento alle opere di ristrutturazione edilizia, è prevista la condonabilità degli interventi che siano stati realizzati in conformità con le previsioni della legislazione urbanistica, ma in contrasto con gli strumenti urbanistici, solamente nei casi in cui gli interventi:

  • non comportino un aumento delle unità immobiliari;
  • determinino il recupero di sottotetti a fini abitativi;
  • siano conformi alla legge regionale in materia;
  • non determinino un superamento dell'altezza minima interna di 2,40 mt;
  • non siano finalizzati a destinare ad uso abitativo i locali posti nei piani interrati;
  • non modifichino la destinazione d'uso dei locali adibiti a parcheggio pertinenziale.

La legge, inoltre, non prevede l'operare del meccanismo del silenzio-assenso: il comune dovrà, infatti, pronunciarsi sull'istanza di sanatoria entro il 31 dicembre 2006, altrimenti il cittadino potrà rivolgersi alla Giunta Provinciale che nominerà un commissario ad acta.