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La Corte Costituzionale interviene in materia di condono edilizio

La Corte Costituzionale respinge due questioni di legittimità in materia di condono edilizio

 

 

La Corte Costituzionale ha depositato l’11 febbraio u.s. due sentenze in materia di condono edilizio: la n. 70 e la n. 71.

 

Con la prima sentenza la Consulta respinge la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 125, della Legge n. 350/03 (legge Finanziaria per il 2004), sollevata dalla Regione Marche in relazione all’art. 117, commi terzo e quarto della Costituzione. La censura era stata sollevata sulla base dell’assunto in base al quale la legge statale avrebbe fissato una normativa di dettaglio laddove individua le zone escluse dalla possibilità di sanatoria, invadendo, ad avviso della Regione Marche, una sfera di competenza legislativa regionale.

 

A questo proposito la Corte ribadisce che il condono edilizio rientra nell’ambito del governo del territorio (materia in cui, ex art. 117 Costituzione, sussiste la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni): poiché, però, solo al legislatore nazionale spetta il potere di incidere sulla sanzionabilità penale, a quest’ultimo va riconosciuta la discrezionalità in materia di estinzione del reato o della pena, o di non procedibilità. Pertanto, è solo alla legge statale che spetta la definizione delle opere abusive non suscettibili di sanatoria, del limite temporale di realizzazione delle opere condonabili, nonchè delle volumetrie massime sanabili. Non si concreta, quindi, invasione di competenze da parte dello Stato laddove questo escluda la sanatoria per alcune tipologie di abusi. Alle Regioni, pertanto, “non può essere riconosciuto alcun potere di rimuovere i limiti massimi di ampiezza del condono individuati dal legislatore statale”. Ad esse è consentito, solamente, restringerli. Quando la legge statale esclude la sanabilità per le opere che siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico, le Regioni non possono lamentare alcuna invasione di competenze.

 

Con la sentenza n. 71 la Corte, invece, dichiara inammissibile la questione di legittimità sollevata dalla Regione Emilia Romagna con riferimento all’art. 2, comma 70, della legge n. 350/03 in relazione agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione, nonché al principio di ragionevolezza.

 

La Corte rigetta la questione affermando che la Regione ricorrente non potrebbe più, allo stato, lamentare la mancata assegnazione, da parte dello Stato, delle risorse necessarie alla riqualificazione urbanistica, poiché rientra espressamente nel potere delle Regioni determinare, entro i limiti fissati dalla legge statale, tipologie ed entità degli abusi condonabili.

Tale potere consente alle Regioni stesse di valutare le conseguenze del condono sulle finanze regionali e locali e determinare, anche in ragione delle risorse necessarie agli eventuali interventi di riqualificazione, l’ampiezza della sanatoria. Tutto ciò anche alla luce della possibilità, riconosciuta alle leggi regionali, di incrementare sia la misura dell’oblazione, (fino al 10%) sia la misura degli oneri concessori (fino al 100%), al fine di fronteggiare i maggiori costi che le amministrazioni comunali devono affrontare per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, e, in generale, per gli interventi di riqualificazione delle aree interessate dagli abusi edilizi.

  

Per consultare i testi delle due sentenze della Corte Costituzionale: 

 

http://www.geonetwork.eu/leggi/sentenza70.pdf

http://www.geonetwork.eu/leggi/sentenza71.pdf