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Condono Edilizio (art. n. 3)

In questo terzo commento alle disposizioni dell’art. 32 della Legge n. 326/03 esamineremo:

1. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 22 Gennaio 2004.
2. Commento del Ministero dell’Economia del 9 Gennaio 2004.
3. Circolare n.1 del Dipartimento delle politiche fiscali del 16 Gennaio 2004.
4. Opere abusive realizzate su aree soggette a vincolo.
5. Il Tar Friuli Venezia Giulia si pronuncia sulla moratoria per gli abusi edilizi.
6. Determinazione canone di occupazione aree demaniali sulle quali siano state edificate opere abusive.
7. Tabella riepilogativa dei provvedimenti regionali.

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1. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 22 gennaio 2004.

Con la risoluzione 4/E del 22 gennaio u.s., l’Agenzia delle Entrate ha reso noto il codice tributo da inserire nel modello F24 che potrà essere utilizzato per il versamento degli importi dovuti a titolo di oblazione per il condono edilizio.
Il numero di codice è 3910 ed è denominato “oblazione per la definizione degli illeciti edilizi, articolo 32, comma 32, decreto legge 30 settembre 2003, n. 269”.
Il codice, al momento della compilazione del modello F24 andrà inserito nella sezione “ICI ed altri tributi locali”, indicando, nello spazio riservato al “codice ente/codice comune”, il codice catastale del comune in cui si trovano gli immobili per i quali si presenta istanza di sanatoria (ad es. per il comune di Roma il codice catastale identificativo è H501). Nella parte relativa “all’anno di riferimento” dovrà, invece, indicarsi l’anno in cui si effettua il versamento.

E’ importante sottolineare che è espressamente vietata la compensazione con altri crediti esistenti. Quanto agli oneri concessori, si ribadisce che il pagamento dell’anticipazione dovrà essere effettuato tramite versamento alla tesoreria del Comune territorialmente competente.

2. Il Comunicato del Ministero dell’Economia

Il Ministero dell’Economia ha diffuso, in data 9 gennaio u.s. un primo comunicato che fornisce chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle istanze di sanatoria e di pagamento dell’oblazione. Non tutte le problematiche vengono, però, risolte, a partire dai conflitti tra normativa statale e normativa locale: sarà la Corte Costituzionale a dover risolvere quest’ultimo punto pronunciandosi sui ricorsi presentati da alcune Regioni e che tacciano di incostituzionalità l’art. 32 della legge n. 326/03 (non è da escludere, comunque, che anche lo Stato sollevi questione di legittimità costituzionale delle leggi regionali c.d. “blocca condono” emanate, per ora solo da Friuli Venezia Giulia, Toscana, e Marche).

In sintesi:
- si ribadisce che le domande volte ad ottenere il titolo abilitativo in sanatoria dovranno essere presentate, al Comune territorialmente competente, entro il 31 marzo 2004;
- le domande di sanatoria potranno essere presentate utilizzando il modello allegato al decreto n. 269/03 (convertito nella legge n. 326/03) e pubblicato nel supplemento ordinario n. 181 alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25/11/03. Copia di tale modello è rinvenibile anche nei siti internet del Dipartimento delle Politiche Fiscali (www.finanze.gov.it), dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.infrastrutturetrasporti.it);
- nel caso in cui, in uno stesso comune, vengano realizzati più illeciti, su uno o più immobili, dovranno presentare tante istanze di sanatoria quanti sono gli illeciti realizzati. Ogni domanda dovrà essere contrassegnata con un numero progressivo, indicativo delle diverse domande presentate dallo stesso richiedente al Comune. Detto numero progressivo dovrà anche essere riportato sui modelli utilizzati per i versamenti allegati alle domande stesse;
- l’importo dell’oblazione potrà pagarsi attraverso il bollettino di conto corrente postale a tre sezioni (modello CH 8-ter), in cui dovranno indicarsi:
1. il numero di c/c postale 255000 (lo stesso, quindi, utilizzato
per i due precedenti condoni del 1985 e del 1994) intestato a Poste Italiane S.p.a.
2. l’importo del versamento
3. gli estremi identificativi e l’indirizzo del richiedente
4. nello spazio riservato alla causale andranno inseriti:
il Comune in cui si trova l’immobile, il numero progressivo indicato nella domanda relativa al versamento, il codice fiscale del richiedente;
- l’anticipazione degli oneri concessori dovrà essere pagata tramite versamento effettuato alla Tesoreria del Comune competente, secondo le modalità da quest’ultimo stabilite oppure sul conto corrente che ogni Comune predisporrà allo scopo;
- per gli abusi edilizi realizzati in aree di proprietà dello Stato orientranti nelle tipologie di aree demaniali per le quali è ammessa la sanatoria, oltre a presentare al Comune la domanda di sanatoria, il richiedente dovrà, entro il 31 marzo 2004, presentare alla filiale dell’Agenzia del Demanio competente per territorio, la domanda per ottenere la cessione a titolo oneroso dallo Stato, dell’area su cui l’opera è stata realizzata, o la disponibilità, sempre da parte dello Stato a concedere il diritto al mantenimento dell’opera sul suolo statale.

Per ottenere il titolo abilitativo in sanatoria, il richiedente dovrà successivamente presentare al Comune competente, l’esito di tale richiesta, allegando l’attestato di avvenuto pagamento (tramite modello F23) delle indennità di occupazione pregresse nonchè copia degli atti presentati al Comune stesso.

3. Circolare n. 1 del 16 gennaio 2004, del Dipartimento delle politiche fiscali.

Pochi giorni dopo il Comunicato stampa, il Dipartimento delle Politiche Fiscali ha emanato, in data 16 gennaio, la Circolare n. 1, che chiarisce e conferma, relativamente alle modalità di pagamento dell’oblazione, quanto già espresso nel Comunicato stesso. Le novità salienti rispetto alle indicazioni già contenute nel Comunicato sono le seguenti:

- L’oblazione va corrisposta nella misura del 30% o nella misura minima di € 1.700,00 se l’importo complessivo da versare sia superiore a tale cifra; l’importo deve, invece, essere corrisposto per intero, se esso risulti inferiore alla misura minima di € 1.700,00 o nel caso di oblazione di importo fisso;

- L’anticipazione degli oneri concessori va versata nella misura del 30% o nella misura minima di € 500,00 se l’importo complessivo sia superiore a tale cifra. L’importo va, invece, versato per intero se risulti essere inferiore a tale misura minima (€ 500,00);

- L’importo residuo dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori devono essere versati ciascuno in due rate di uguale importo, entro il 30 giugno 2004 ed entro il 30 settembre 2004. Copia della Circolare è scaricabile dal nostro sito alla pagina “Normativa”.

4. Il Tar Friuli Venezia Giulia si pronuncia sulla moratoria per gli abusi edilizi.

Con sentenza n. 911 del 20 dicembre 2003 il Tar Fiuli Venezia Giulia ha affermato che la sospensione dei termini fino al 31 marzo 2004 opera solamente per gli abusi già accertati, quando si discuta dell’applicazione di una sanzione, pecuniaria o demolitoria. Quanto previsto, cioè, dal comma 25 dell’art. 32 legge n. 326/03 (secondo cui alle opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003 e sanabili, si applica la sospensione dei procedimenti, amministrativi e giurisdizionali e della loro esecuzione), per il Tar varrebbe solamente per le procedure sanzionatorie e per le liti sull’applicazione di sanzioni urbanistiche in essere (quali la demolizione dell’opera abusiva). La sospensione non opererebbe, pertanto, per gli abusi edilizi che non siano ancora stati contestati o accertati. Restano, quindi, esclusi dalla sospensione, i procedimenti volti a far accertare la legittimità di un’opera o l’illegittimità di un diniego di sanatoria per un’opera già costruita: in tutti questi casi il procedimento deve proseguire senza che si debba attendere l’eventuale presentazione della domanda di sanatoria. In questo senso si sono pronunciati anche il Consiglio di Stato, Sezione V, con ordinanza del 31 dicembre 2003, che ha rinviato a dopo il 31 marzo 2004 la discussione relativa ad un abuso edilizio sanabile, e il Tar Toscana, con ordinanza n. 5738 del 13 novembre 2003. In conclusione, secondo la sentenza del Tar Fiuli Venezia Giulia, la sospensione non opera per i procedimenti aventi ad oggetto:

1. Opere di ridotta entità (come recinzioni), che non danno luogo a trasformazioni urbanistiche o edilizie e che sono, pertanto, escluse dalla procedura di condono;
2. Manufatti non condonabili perché eccedono i limiti di volumetria previsti: superano, cioè, i 750 metri cubi singoli, o i 3000 metri cubi complessivi;
3. Lottizzazioni abusive non sanabili;
4. Liti tra privati concernenti distanze tra opere o edifici e in tema di accertamento dell’abusività di una costruzione o parte di essa.

5. Determinazione canone di occupazione aree demaniali sulle quali siano state edificate opere abusive.

L’art. 2, comma 53, della Legge Finanziaria prevede una modifica alle procedure di determinazione dei canoni di occupazione delle aree demaniali sulle quali siano state costruite opere abusive. Dispone, infatti, che con Decreto Ministeriale, che dovrà essere emanato entro il 30 giugno 2004, saranno assicurate maggiori entrate, a partire dal primo gennaio 2004. Se il previsto Decreto non verrà adottato entro il termine indicato (30 giugno 2004), i canoni per la concessione d’uso saranno rideterminati, a decorrere dal primo gennaio 2004, nella misura indicata nelle Tabelle allegate al Decreto n. 342/1998, rivalutate del 300%.

6. Opere abusive realizzate su aree soggette a vincolo.

La disciplina della sanatoria delle opere abusive costruite su aree soggette a vincolo è contenuta nell’art. 32 Legge n. 47/1985, così come modificato dal comma 43 dell’art. 32 della legge n.326/2003, laddove si prevede che il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per le opere eseguite su immobili vincolati è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Se il parere non viene rilasciato dalle suddette amministrazioni entro 180 giorni dal ricevimento della richiesta, il richiedente potrà impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Una novità rispetto alla formulazione originaria dell’art. 32 della legge n. 47/85 è che la disciplina del nuovo condono non richiede il parere per le violazioni relative all’altezza, ai distacchi, alla cubatura o alla superficie coperta, che non eccedano il 2% delle misure prescritte (art. 32, comma 43, legge n. 326/03). Analizziamo, ora, nello specifico, la normativa riguardante i vincoli in materia di tutela storico-artistica e ambientale.
Tutela del patrimonio storico-artistico: (D. Lgs. n. 490/1999: Titolo I -Testo Unico) i proprietari, i possessori ed i detentori dei beni sottoposti a vincolo storico-artistico devono presentare alla Soprintendenza territorialmente competente, i progetti delle opere che intendano realizzare su tali beni, per ottenerne l’approvazione. La Soprintendenza, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, potrà rilasciare l’autorizzazione o richiedere ulteriori chiarimenti e/o integrazioni della documentazione presentata. In questo caso il termine di 90 giorni resta sospeso fino al ricevimento delle integrazioni stesse. Il termine resta sospeso anche quando la Soprintendenza ritenga necessario procedere ad accertamenti tecnici: la sospensione opera fino a che non saranno acquisite le risultanze degli accertamenti stessi e, comunque, non oltre 30 giorni. Qualora quest’ultimo termine decorra inutilmente, il richiedente potrà diffidare la Soprintendenza a provvedere nei successivi 30 giorni, altrimenti la richiesta dovrà ritenersi accolta.
Tutela ambietale: il D.Lgs. n. 490/1999 – Titolo II del Testo Unico - vieta, per i beni immobili sottoposti a tutela ambientale, la distruzione o la modificazione operata introducendo od eliminando elementi che pregiudichino l’aspetto esteriore del bene stesso. I proprietari, i possessori o i detentori dei beni in questione dovranno presentare, all’ente preposto alla tutela del vincolo (in genere la Regione oppure l’ente che questa abbia delegato e che solitamente è il Comune) i progetti delle opere che vogliano eseguire, per ottenerne l’autorizzazione che viene concessa, o negata, entro 60 giorni. Decorso inutilmente tale termine, il richiedente potrà, nei successivi 30 giorni, richiedere l’autorizzazione al Ministero, il quale dovrà pronunciarsi nei 60 giorni successivi. Al termine del procedimento di sanatoria per gli immobili realizzati in aree sottoposte a tutela ambientale permane l’obbligo di versare l’indennità risarcitoria che la Regione riterrà più opportuno applicare (la procedura per il calcolo di tale indennità è stata disciplinata dal Decreto Ministeriale 26 settembre 1997)